La norma in esame (introdotta dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta il caso in cui,
dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato abbia formulato richiesta di patteggiamento.
Il comma 1 stabilisce che, una volta accertate la ritualità e la tempestività della richiesta dell’imputato, il giudice (nello specifico, il giudice per le indagini preliminari) ha l’
obbligo di fissare un’udienza in camera di consiglio per decidere su tale istanza, avvisando almeno cinque giorni prima il pubblico ministero, l’imputato, il difensore e la persona offesa.
Il
carattere obbligatorio della fissazione dell’udienza si ricava dalla norma stessa. Infatti, il legislatore precisa che il giudice “in ogni caso” fissa questa udienza.
Peraltro, in questa situazione, affinché il procedimento possa essere definito, è necessario sia l’
accordo del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento, sia l’
accoglimento da parte del giudice della richiesta.
Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 458-bis c.p.p., nel caso di
dissenso del pubblico ministero o di
rigetto da parte del giudice (anche se c’è l’accordo tra le parti),
l’imputato può richiedere – sempre nella stessa udienza – la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis del c.p.p. o l’ammissione al giudizio abbreviato (art. 438 del c.p.p. e seguenti).
Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’
art. 458 del c.p.p. e, dunque, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 3, 5 e 6-ter dell’art. 438 c.p.p., l’
art. 441 del c.p.p., l’
art. 441 bis del c.p.p., l’
art. 442 del c.p.p. e l’
art. 443 del c.p.p.; inoltre, nel caso di cui al comma 4 dell’art. 441-bis c.p.p., il giudice revoca l’ordinanza, con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, e fissa l’udienza per il giudizio immediato.
Infine, nel caso di rigetto delle richieste, si applica il comma 2-ter dell’
art. 458 del c.p.p. per il quale, se non è accolta alcuna di esse, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.