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Articolo 458 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Richiesta di applicazione della pena

Dispositivo dell'art. 458 bis Codice di procedura penale

1. (1)Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La ratio di questa disposizione si ritrova nella volontà del legislatore di incentivare il più possibile l’imputato a scegliere l’ammissione dei riti speciali deflattivi del dibattimento, facilitando anche il passaggio tra riti alternativi.

Spiegazione dell'art. 458 bis Codice di procedura penale

La norma in esame (introdotta dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta il caso in cui, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato abbia formulato richiesta di patteggiamento.

Il comma 1 stabilisce che, una volta accertate la ritualità e la tempestività della richiesta dell’imputato, il giudice (nello specifico, il giudice per le indagini preliminari) ha l’obbligo di fissare un’udienza in camera di consiglio per decidere su tale istanza, avvisando almeno cinque giorni prima il pubblico ministero, l’imputato, il difensore e la persona offesa.

Il carattere obbligatorio della fissazione dell’udienza si ricava dalla norma stessa. Infatti, il legislatore precisa che il giudice “in ogni caso” fissa questa udienza.

Peraltro, in questa situazione, affinché il procedimento possa essere definito, è necessario sia l’accordo del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento, sia l’accoglimento da parte del giudice della richiesta.

Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 458-bis c.p.p., nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice (anche se c’è l’accordo tra le parti), l’imputato può richiedere – sempre nella stessa udienza – la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis del c.p.p. o l’ammissione al giudizio abbreviato (art. 438 del c.p.p. e seguenti).

Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 458 del c.p.p. e, dunque, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 3, 5 e 6-ter dell’art. 438 c.p.p., l’art. 441 del c.p.p., l’art. 441 bis del c.p.p., l’art. 442 del c.p.p. e l’art. 443 del c.p.p.; inoltre, nel caso di cui al comma 4 dell’art. 441-bis c.p.p., il giudice revoca l’ordinanza, con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, e fissa l’udienza per il giudizio immediato.

Infine, nel caso di rigetto delle richieste, si applica il comma 2-ter dell’art. 458 del c.p.p. per il quale, se non è accolta alcuna di esse, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflattivo.
A tal fine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa in ogni caso…”), a richiesta dell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire il procedimento.
Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.

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