Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 420 quinquies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Atti urgenti

Dispositivo dell'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420 quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)
1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro cas
o in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere
pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udi
enza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli
articoli 438 e 444.

__________________

(1) Il presente articolo è stato integralmente modificato dall'art. 23, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

La ratio del nuovo art. 420-quinquies c.p.p. si ritrova nella volontà del legislatore di consentire l’assunzione di prove non rinviabili e non disperdere, nel caso di riapertura del processo a seguito di sentenza ex art. 420 quater del c.p.p., risultanze che altrimenti poi non potrebbero più essere acquisite.

Spiegazione dell'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

L’art. 420-quinquies c.p., integralmente riscritto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) per esigenze di coordinamento, disciplina la possibilità di compiere atti urgenti, sebbene sia stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ex art. 420 quater del c.p.p..

Invece, nella sua precedente formulazione, l’art. 420-quinquies c.p.p. regolamentava le nuove ricerche dell’imputato e la revoca della sospensione del processo.

Il nuovo comma 1 stabilisce che – nel caso di pronuncia della sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 420 quater del c.p.p. e fino a quando le ricerche della persona da rintracciare sono in corso – il giudice, che ha pronunciato la sentenza, assume, su richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme dell’incidente probatorio (art. 401 del c.p.p.). Questo perché le ricerche successive alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere possono protrarsi anche per un tempo molto lungo e, nel caso di rintraccio della persona e di riapertura del processo, si vuole evitare la dispersione di risultanze probatorie.

Sempre ai sensi del comma 1, qualora si debba procedere all’atto urgente, almeno ventiquattro ore prima, il pubblico ministero, la persona offesa e ai difensori (già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza) viene dato avviso del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto. Si tratta di un adempimento fondamentale poiché, in tal modo, si garantisce la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Inoltre, il comma 2 precisa che, fino a quando le ricerche sono in corso, il giudice, che ha pronunciato la sentenza di improcedibilità ex art. 420 quater del c.p.p. resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’art. 420 quater del c.p.p..
A tal riguardo, è utile ricordare che, in base al comma 7 dell’art. 420 quater del c.p.p., in deroga alle regole generali (art. 300 c.p.p., nonché artt. 262, 317 e 323 c.p.p.), le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere e provvedimenti, che hanno disposto il sequestro probatorio o il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, perdono efficacia soltanto quando la sentenza di improcedibilità diviene irrevocabile.

Massime relative all'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33259/2007

In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, in quanto in tale ipotesi si applica la disposizione di cui all'art. 420 quinquies, comma primo, c.p.p., per la quale l'imputato detenuto che sia assente per rinuncia a comparire è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione, per l'imputato ed il suo difensore, decorre dalla data di deposito della motivazione ai sensi degli artt. 544 e 548 c.p.p.

Cass. pen. n. 22770/2004

Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore.

Cass. pen. n. 22504/2002

La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l'imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l'obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all'imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.