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Articolo 420 quinquies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 12/04/2023]

Atti urgenti

Dispositivo dell'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420 quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)
1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro cas
o in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere
pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udi
enza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli
articoli 438 e 444.

__________________

(1) Il presente articolo è stato integralmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L'imputato può scegliere liberamente di presenziare o meno all'udienza preliminare, di conseguenza si coglie appare indispensabile verificare se la sua mancata apparizione sia realmente frutto di una scelta o non dipenda da altre ragioni.

Spiegazione dell'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

L'articolo precedente (420 quater) disciplina la sospensione del processo penale per via dell'assenza dell'imputato.

La sospensione, per essere disposta, necessita di alcuni presupposti. Innanzitutto il giudice deve accertare che la notificazione relativa all'udienza sia stata correttamente notificata e non sia nulla. In secondo luogo non vi deve essere un legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, ovvero ancora l'imputato non deve avere espressamente dichiarato di non voler comparire.

Compiuti tali accertamenti, il giudice rinvia l'udienza in caso di assenza dell'imputato, disponendo la notifica dell'avviso da parte della polizia giudiziaria.

In seguito, qualora la notificazione di cui sopra non risulti possibile (per irreperibilità dell'imputato), e sempre che non risulti palese la necessità di procedere ex art. 129 qualora si manifesti l'esistenza di determinate cause di non punibilità, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo.

Dopo un anno dall'ordinanza di sospensione o anche prima qualora se ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato, al fine di notificargli l'avviso di cui all'art. 419,e così di anno in anno in caso di esito negativo delle ricerche.

Il processo riprende il suo corso tramite la revoca dell'ordinanza di sospensione, la quale va disposta:

  • quando le ricerche di cui sopra hanno esito positivi ed è quindi possibile procedere alla notifica dell'avviso;


  • in ogni altro caso in cui vi sia comunque la prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

  • qualora sia necessario procedere alla declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità.

In seguito alla revoca, il giudice fissa la data di una nuova udienza preliminare, disponendo le relative notifiche.

Importante sottolineare che l'imputato, nonostante si sia reso irreperibile, non perde il diritto di richiedere il giudizio abbreviato ed il patteggiamento.

Massime relative all'art. 420 quinquies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33259/2007

In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, in quanto in tale ipotesi si applica la disposizione di cui all'art. 420 quinquies, comma primo, c.p.p., per la quale l'imputato detenuto che sia assente per rinuncia a comparire è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione, per l'imputato ed il suo difensore, decorre dalla data di deposito della motivazione ai sensi degli artt. 544 e 548 c.p.p.

Cass. pen. n. 22770/2004

Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore.

Cass. pen. n. 22504/2002

La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l'imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l'obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all'imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).

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