Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22770 del 13 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi č rappresentato per legge dal difensore.

(massima n. 2)

Quando in appello vengano dedotte nullitā assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullitā relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullitā che non sono state sanate, ma non č tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia ).

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