1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata(1).
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [318], il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate(2).
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
Note
(1)
La proposta di offerta è inoltrata dal difensore di fiducia del soggetto imputato nel procedimento penale specificato.
(2)
In tal caso ne discende la liberazione dai vincoli dei beni assoggettati.


Ratio Legis




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