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Articolo 84 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Costituzione del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 84 Codice di procedura penale

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

  1. a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.];
  3. c) la sottoscrizione del difensore [110 c.p.p.].

3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [76, 92 c.p.p.].

Spiegazione dell'art. 84 Codice di procedura penale

Detto del fatto che la parte civile è tenuta a citare il responsabile civile ai sensi dell'articolo 83, qualora vi siano i presupposti, vale a dire essenzialmente quando l'imputato è minorenne oppure incapace, con l'emissione del decreto di citazione, il responsabile civile può decidere se costituirsi o non costituirsi restando contumace; in quest'ultimo caso la sentenza lo vincolerà ugualmente perchè è divenuto parte del processo dal momento della citazione.la norma in commento disciplina le forme e le modalità tramite cui il responsabile si costituisce all'interno del processo penale.

La costituzione avviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede, oppure direttamente in udienza, ma sempre in forma scritta.

Nonostante il silenzio della norma, ciò si desume chiaramente dal contenuto necessario della dichiarazione, stabilito a pena di inammissibilità, e con la relativa procura.

Ai sensi del comma 4, la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, con ciò intendendosi che non è necessaria di volta in volta una nuova dichiarazione, nè in diversi gradi del processo, né tantomeno all'interno delle diverse fasi del primo grado.

Massime relative all'art. 84 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43478/2003

Il codice di rito non regola espressamente l'ipotesi della morte della parte civile dopo la sua rituale costituzione e nel corso del procedimento; deve, pertanto, ritenersi che, anche in tal caso, trovi applicazione l'art. 84, comma quarto, cod. proc. pen., il quale sancisce gli effetti permanenti della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo. Ne deriva che il decesso della parte civile, prima della pronuncia del giudice penale sulle richieste formulate nell'interesse di quest'ultima, non ha alcun effetto sulla validita' del procedimento e, quindi, sulle statuizioni disposte a favore della stessa parte civile delle quali potranno avvalersi gli eredi.

Cass. pen. n. 1603/2001

In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall'art. 491, comma 1, c.p.p. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalitą di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell'art. 538 c.p.p. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualitą e regolaritą della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilitą dell'impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perchč proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 84 Codice di procedura penale

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Mario B. chiede
venerdģ 04/06/2021 - Piemonte
“Il difensore di parte civile in procedimento per danno non patrimoniale (responsabilità medica) ha purtroppo omesso di citare il responsabile civile (ASL) in primo grado. Visto che l'art. 601 cpp comma 4 specifica che in appello il responsabile civile deve essere citato "in ogni caso", può il responsabile civile opporsi alla citazione adducendo a motivazione il fatto di non essere stato citato in primo grado ed è stato pertanto privato della possibilità di difesa in tale grado di giudizio?”
Consulenza legale i 11/06/2021
Nel caso in esame né la parte civile (rectius il suo difensore) né il Pubblico Ministero ex art. 77 co. IV c.p.p. (sebbene questa figura non venga menzionata nel quesito) hanno richiesto la citazione del responsabile civile, e nemmeno quest’ultimo è intervenuto volontariamente nel giudizio di prime cure ai sensi dell’art. art. 83 del c.p.p..
La richiesta di citazione soggiace peraltro a preclusioni temporali specifiche.
Il responsabile civile non ha quindi assunto il ruolo di parte processuale nel giudizio di primo grado.
In questo senso la sua presenza nel giudizio di appello è da escludersi.
Ad esempio, ipotizzando una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato in primo grado, quella sentenza nulla direbbe sulla figura del responsabile civile in quanto assente.
Appare quindi difficile comprendere come possa esservi un giudizio di appello che entri nel merito della posizione di una parte processuale che non compare nel primo grado di giudizio.