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Articolo 92 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Consenso della persona offesa

Dispositivo dell'art. 92 Codice di procedura penale

1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

Ratio Legis

L'effettivo titolare dell'interesse leso è la persona offesa: per tale ragione l'intervento di enti o associazioni al processo dipende dall'assenso della persona offesa, evitando così la partecipazione di soggetti ad essa poco graditi.

Spiegazione dell'art. 92 Codice di procedura penale

La norma in commento codifica il principio secondo cui l'ente o l'associazione che tutela un interesse collettivo o diffuso, al fine di poter esercitare gli stessi diritti della persona offesa all'interno del procedimento penale, devono prima ottenere il consenso di quest'ultima, dato che l'ente o l'associazione tutelano di riflesso gli interessi della vittima del reato.

Oltre ai reati che ledono gli interessi individuali della vittima del reato, esistono reati capaci di lede interessi collettivi o diffusi (soprattutto in materia di reati ambientali et similia).

In tali ipotesi gli enti e le associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Occorre fare una precisazione: l'ente può essere qualificato direttamente come persona offesa se il reato lo lede direttamente, mentre, se manca tale presupposto e sussistono i requisiti di cui ala presente norma, l'ente può partecipare al fianco della persona offesa dal reato, la quale acconsenta al suo intervento. Rilevano dunque in prima linea gli interessi della persona offesa, ed in seconda linea quelli dell'ente, possibilitato a partecipare solo se la p.o. vi acconsenta. Ovviamente in alcuni reati non esiste alcuna persona fisica direttamente offesa (ad es. reati contro la pubblica amministrazione o contro l'ambiente).

Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, e può anche essere revocato nelle stesse forme. Al fine di evitare una indebita "commercializzazione" degli interessi in oggetto, il consenso può essere dato solo ad un ente o ad un'associazione, e se revocato non può comunque essere prestato in favore di altro ente o associazione.

Massime relative all'art. 92 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 554/2006

Le formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali possono costituirsi parte civile, quando ne sussistano i presupposti, o intervenire nel processo ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen. previo consenso della persona offesa, atteso che ai sensi dell'art. 212 norme di att. cod. proc. pen. le forme atipiche di intervento nel processo sono possibili nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. pen., tra cui il consenso della persona offesa previsto dall'art. 92 cod. proc. pen.. (Rigetta, Gip Trib. Foggia, 22 settembre 2004).

Cass. pen. n. 2361/1996

L'esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata al consenso della persona offesa, che va acquisito nelle forme di cui all'art. 92 c.p.p. Peraltro, la L. 8 luglio 1986, n. 349 ha riconosciuto alle suddette associazioni, che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare all'ambiente, ovvero ad un suo componente essenziale, qual è il territorio. Pertanto, lo stesso ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni che, come «Italia Nostra», possono far valere dinanzi al giudice ordinario le loro istanze. (Fattispecie relativa ai reati ex art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 sexies, L. 8 agosto 1985, n. 431, nella quale il ricorrente aveva lamentato che la costituzione di parte civile dell'associazione «Italia Nostra» era avvenuta senza il consenso della persona offesa dal reato).

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