In ossequio a quanto disciplinato dall'articolo
109 Cost., la norma in esame definisce il rapporto di subordinazione in relazione all'organizzazione della
polizia giudiziaria.
Le
sezioni di polizia giudiziaria, vere e proprie unità organiche, sono subordinate al
procuratore della Repubblica, il quale dirige l'ufficio presso cui sono istituite. Dato che la polizia giudizaria è anche subordinata al rispettivo apparato amministrativo, il comma 3 si occupa di evitare indebite interferenze, stabilendo che è fatto
divieto di distogliere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dalla propria attività se non per disposizione del magistrato dal quale dipende. Tale destinazione può essere evitata solo in casi eccezionali e per necessità di istruzione e di addestramento (art. 10, comma 3 disp. att. c.p.p.), anche qui, tuttavia, previo consenso del magistrato da cui dipende.
Per quanto riguarda i
servizi di polizia giudiziaria,la subordinazione è attenuata, in quanto l'ingerenza dell'apparato amministrativo di appartenenza si fa più pregnante.
Le attività che rientrano nella dizione sono l'organizzazione del servizio, il controllo circa lo svolgimento dell'attività e le funzioni espletate dall'ufficiale.
Mediante il rinvio all'articolo
55, si specifica che gli ufficiale i egli agenti sono tenuti ad eseguire i compiti ivi elencati. Il comma 1 dell'articolo
55 si occupa dell'
attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.
Per quanto riguarda l'
attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art.
330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art.
347.
L'
attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo
348.
Da ultimo, l'
attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).
Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'
obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori.