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Articolo 48 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Decisione

Dispositivo dell'art. 48 Codice di procedura penale

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni(1).

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta.

6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente(2).

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 3 della l. 7 novembre 2002 n. 248.
(2) Articolo così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

Spiegazione dell'art. 48 Codice di procedura penale

La richiesta di rimessione può provenire dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal pubblico ministero presso il giudice procedente e dall'imputato, ed in ogni stato e grado del processo.

La questione relativa alla rimessione è decisa dalla Corte di Cassazione, la quale la dispone solo per gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che possono pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, oppure che determinano motivi legittimi di sospetto.

La decisione della corte di cassazione (presa in camera di consiglio ex art. 127), può essere preceduta dall'acquisizione di necessarie informazioni, ed assume le forme dell'ordinanza.

La decisione potrà essere di inammissibilità, rigetto o accoglimento. In tale ultima eventualità l'ordinanza dovrà altresì contenere l'indicazione del nuovo giudice, da individuarsi ex art. 11, ed è subito comunicata sia al giudice designato che a quello originariamente competente, che è tenuto a trasmettere al nuovo giudice gli atti del processo e a comunicare l'ordinanza al p.m. ed alle parti private. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste possono essere condannate al pagamento di una pene pecuniaria, tanto più elevata quanto più è manifesta la causa di inammissibilità.

Per quanto concerne l'importante questione relativa alla conservazione degli atti già compiuti, il giudice procede alla rinnovazione degli atti quando una parte lo richieda. Tuttavia, tale regola soffre due eccezioni, quando la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile, e quando ci si trovi in una delle situazioni prevista dall'articolo 190 bis, comma 1 e comma 1 bis. Le modifiche apportate dalla legge "Cirami" hanno disciplinato differentemente l'utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice sostituito causa rimessione; in particolare ha previsto che, in caso di accoglimento dell'istanza di rimessione, il giudice designato non abbia più la facoltà di disporre quali atti precedentemente compiti conservino efficacia, ma questi può disporre la rinnovazione degli atti ripetibili solo su richiesta di parte. Pertanto se vi sono atti divenuti irripetibili, questi conservano efficacia, così come gli atti ripetibili di cui nessuna parte chiede la rinnovazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190bis c.p.p.

Massime relative all'art. 48 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4024/1996

Tra i poteri riconosciuti alla Corte di cassazione dal comma 1 dell'art. 48 c.p.p. di richiedere «le opportune informazioni» non rientra quello di disporre l'acquisizione di atti estranei al processo, compiuti nell'ambito di un procedimento finalizzato all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati da parte del Ministro di grazia e giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale.

Cass. pen. n. 3440/1995

Poiché in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, la cui statuizione sul punto è espressamente definita come vincolante dall'art. 25 dello stesso codice (salvo che dall'emergere di fatti nuovi derivi la competenza di un giudice superiore o la giurisdizione di altro giudice), nell'ipotesi che, successivamente alla decisione di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame e prima della fissazione dell'udienza di rinvio, il procedimento principale sia trasferito ad altra sede in accoglimento di un'istanza di rimessione, legittimamente procede al nuovo giudizio di riesame il giudice originariamente competente ed a favore del quale il rinvio è stato disposto, a nulla potendo rilevare, alla stregua dell'assolutezza del principio enunciato dall'attuale normativa, la successiva rimessione del processo principale ad altra sede.

Cass. pen. n. 5723/1994

La decisione che la Corte di cassazione deve adottare, ai sensi dell'art. 48 c.p.p., sulla richiesta di rimessione, deve aver luogo, per l'espresso richiamo contenuto nel primo comma di detto articolo, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; il che comporta la necessità che dell'udienza camerale sia dato avviso a tutte le parti del processo nell'ambito del quale la richiesta è stata formulata; parti che, per la peculiarità del giudizio di cassazione, vanno tuttavia identificate nei soli difensori di quelle private, oltre che nel procuratore generale presso la Corte Suprema. Non può infatti considerarsi sufficiente, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, la previa notifica della richiesta di rimessione che, ai sensi dell'art. 46 comma 1 c.p.p., la parte richiedente è tenuta a fare nei confronti delle altre parti, giacchè l'adempimento di tale incombenza comporta soltanto, per le altre parti, la conoscenza del fatto che la richiesta è stata avanzata, ma non le informa della data di svolgimento dell'udienza camerale di trattazione e non le pone, quindi, nella condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, in ipotesi di accoglimento della richiesta, verrebbe ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello della precostituzione del giudice naturale.

La rimessione del processo prevista dall'art. 45 c.p.p. in presenza di un pregiudizio per la libertà di determinazione delle persone che ad esso partecipano mira a garantire non soltanto le condizioni di tranquillità e compostezza caratterizzanti lo svolgimento d'ogni processo, ma anche che il raggiungimento della decisione del giudice avvenga attraverso l'acquisizione di elementi probatori derivati dai comportamenti dei partecipanti (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili) alieni da ogni pregiudizio originato da gravi situazioni locali. Il pericolo di tale pregiudizio si realizza allorchè, come nel caso di specie, risulti che nel processo, relativo a gravi fatti di corruzione, era coinvolto quasi interamente il Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano, i cui componenti, operanti su diretta delega della procura milanese, avevano rivestito di volta in volta la qualità di collaboratori del pubblico ministero e, successivamente, essendo risultati implicati negli episodi criminosi, quella di imputati per lo più confessi e chiamanti in correità, dando così luogo ad una situazione che in sede dibattimentale, per i rapporti di reciproca influenza instauratisi con l 'organo inquirente, avrebbe potuto incidere sulla corretta formazione del materiale probatorio.

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