Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5723 del 29 novembre 1994

(6 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione, il presupposto dell'inerenza della richiesta alla fase del processo di merito deve obbligatoriamente sussistere al momento della decisione della Corte di cassazione.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 405 c.p.p. la richiesta di giudizio immediato, con correlativa formulazione dell'imputazione costituisce, così come gli altri casi enunciati nel medesimo articolo, nel contempo esercizio dell'azione penale disposto di legge e chiusura della fase delle indagini preliminari con conseguente inizio della fase processuale ineludibilmente sfociante nella pronuncia giurisdizionale.

(massima n. 3)

La eccezionalità della translatio judicii conseguenziale all'accoglimento di una richiesta di rimessione del processo (già ritenuta non confliggente con il principio della precostituzione del giudice (art. 25 primo comma Cost.) dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 3 maggio 1963) in quanto posta a salvaguardia delle «esigenze dell'indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante e della tutela del diritto di difesa, le quali, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono a principi costituzionalmente rilevanti, evitando che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano in qualsiasi modo interferire sul processo penale, incidendo sull'obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia») è stata ancorata dal nuovo codice di procedura non più alla discrezionalità (art. 55 c.p.p. 1930 «... può rimettere ...»), ma all'obbligo (art. 45 c.p.p. 1988 «... rimette il processo ...») della Corte di cassazione di provvedervi in presenza di una delle ipotesi di rimessione legislativamente previste dal citato art. 45.

(massima n. 4)

Poiché la procedura relativa a richiesta di rimessione del processo si svolge a norma dell'art. 127 c.p.p., per la valida celebrazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di cassazione è necessario che sia dato avviso della data di fissazione della medesima a tutte le parti del rimettendo processo che, per le peculiarità del giudizio di cassazione, si identificano nei difensori delle parti private e nel procuratore generale presso la Corte Suprema. A tal fine, per quanto concerne le parti non richiedenti, non è sufficiente l'assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere processuale della notificazione - previsto, a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 4, c.p.p. - della richiesta di rimessione del processo a tutti gli interessati, in quanto tale incombenza serve soltanto a portare a loro conoscenza l'esistenza della richiesta, ma non li informa della data di svolgimento dell'udienza camerale di trattazione della richiesta e, quindi, non li pone in condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di rimessione, verrebbe a incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quello per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

(massima n. 5)

La decisione che la Corte di cassazione deve adottare, ai sensi dell'art. 48 c.p.p., sulla richiesta di rimessione, deve aver luogo, per l'espresso richiamo contenuto nel primo comma di detto articolo, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; il che comporta la necessità che dell'udienza camerale sia dato avviso a tutte le parti del processo nell'ambito del quale la richiesta è stata formulata; parti che, per la peculiarità del giudizio di cassazione, vanno tuttavia identificate nei soli difensori di quelle private, oltre che nel procuratore generale presso la Corte Suprema. Non può infatti considerarsi sufficiente, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, la previa notifica della richiesta di rimessione che, ai sensi dell'art. 46 comma 1 c.p.p., la parte richiedente è tenuta a fare nei confronti delle altre parti, giacchè l'adempimento di tale incombenza comporta soltanto, per le altre parti, la conoscenza del fatto che la richiesta è stata avanzata, ma non le informa della data di svolgimento dell'udienza camerale di trattazione e non le pone, quindi, nella condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, in ipotesi di accoglimento della richiesta, verrebbe ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello della precostituzione del giudice naturale.

(massima n. 6)

La rimessione del processo prevista dall'art. 45 c.p.p. in presenza di un pregiudizio per la libertà di determinazione delle persone che ad esso partecipano mira a garantire non soltanto le condizioni di tranquillità e compostezza caratterizzanti lo svolgimento d'ogni processo, ma anche che il raggiungimento della decisione del giudice avvenga attraverso l'acquisizione di elementi probatori derivati dai comportamenti dei partecipanti (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili) alieni da ogni pregiudizio originato da gravi situazioni locali. Il pericolo di tale pregiudizio si realizza allorchè, come nel caso di specie, risulti che nel processo, relativo a gravi fatti di corruzione, era coinvolto quasi interamente il Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano, i cui componenti, operanti su diretta delega della procura milanese, avevano rivestito di volta in volta la qualità di collaboratori del pubblico ministero e, successivamente, essendo risultati implicati negli episodi criminosi, quella di imputati per lo più confessi e chiamanti in correità, dando così luogo ad una situazione che in sede dibattimentale, per i rapporti di reciproca influenza instauratisi con l 'organo inquirente, avrebbe potuto incidere sulla corretta formazione del materiale probatorio.

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