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Articolo 33 octies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

Dispositivo dell'art. 33 octies Codice di procedura penale

1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione(1).

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica(2)(3).

Note

(1) Si tratta di una norma speculare a quella prevista dall'art. 24 c.p.p. relativa alla decisione, in tema di competenza, da parte del giudice dell'appello. Perché possa essere validamente accolta, l'eccezione sull'inosservanza delle regole relative all'attribuzione deve essere sollevata tempestivamente e quindi riproposta nei motivi di impugnazione.
(2) Si evince che il giudizio effettuato dal collegio è fondamentale: ciò in quanto il legislatore ha previsto che il giudice dell'appello possa altresì pronunciarsi nel merito qualora ritenga che il reato dovesse essere attribuito alla competenza del giudice in composizione monocratica.
(3) L'articolo in esame è stato introdotto dall'art. 170 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, relativo alle norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Spiegazione dell'art. 33 octies Codice di procedura penale

Posto che l'inosservanza delle norme relative al riparto di attribuzioni fra le due composizioni del tribunale (e quindi monocratico o collegiale) non è qualificabile come un problema di incompetenza, il legislatore ha ritenuto opportuno creare una specifica normativa, che ha trovato collocazione nel presente capo.

La norma in esame disciplina un possibile esito del necessario controllo del giudice sulla questione relativa all'attribuzione, stabilendo che la questione circa la violazione delle regole sull'attribuzione può essere affrontata anche in appello ed in cassazione.

Per quanto concerne il giudizio di appello, qualora il giudice ritenga che fosse tenuto a giudicare il tribunale in composizione collegiale, pronuncia sentenza di annullamento ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, a patto che l'erronea attribuzione sia stata tempestivamente eccepita ai sensi dell'articolo 33 quinquies ed in seguito risollevata in appello.

Il giudice appello decide invece nel merito se ritiene che il reato appartenesse alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

In riferimento alla corte di cassazione, essa procede come il giudice d'appello (sentenza di annullamento) se l'attribuzione era viziata per difetto e la relativa eccezione era stata proposta in primo grado e risollevata in appello ed in cassazione. Per contro, se viziata per eccesso, si applica la medesima regola, a patto che il ricorso riguardi una sentenza inappellabile o un ricorso per saltum ex art. 569 comma 1.

Altrimenti l'errore di attribuzione risulta irrilevante.

Massime relative all'art. 33 octies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18607/2010

Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica pił grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies c.p.p.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione.

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