1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite(1).
Note
(1)
L'articolo in esame è stato introdotto dall'art. 170 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, relativo alle norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.