Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4925 del 7 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se l'impugnazione dagli stessi proposta sia stata dichiarata inammissibile; non quando gli altri imputati abbiano proposto impugnazione e questa sia stata esaminata nel merito, con decisione passata in giudicato, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilitą del giudicato

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