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Articolo 595 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Dispositivo dell'art. 595 Codice di procedura civile

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile (1). Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanzadi cui all'articolo 592 (2), tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe (3) che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

Note

(1) Anche durante lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria il creditore procedente e i creditori intervenuti possono richiedere al giudice, previa audizione delle parti, di procedere ad un nuovo incanto o di disporre l'assegnazione dell'immobile. Nel caso in cui il giudice decida di fissare la data per un nuovo incanto, visto che l'amministrazione giudiziaria ha come fine quello di cercare di realizzare una vendita ad un prezzo non ridotto rispetto a quello dell'incanto precedente, nel nuovo incanto il giudice deve fissare il prezzo sulla base di quello originariamente determinato ai sensi dell'art. 568 del c.p.c..
(2) Solamente nell'ipotesi in cui l'ammontare delle somme ricavate dallo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria sia tale da formare una massa in grado di soddisfare i creditori aventi diritto è possibile evitare sia un nuovo incanto sia l'assegnazione del bene espropriato.
(3) La norma indica la possibilità che il termine di durata dell'amministrazione giudiziaria sia prorogato. Perché ciò accada è necessario sia che la proroga venga richiesta prima della scadenza del termine originario sia la sussistenza del consenso di tutte le parti, compreso il debitore. Tale richiesta è fatta sotto forma di ricorso scritto, da depositarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (si cfr. 486).

Spiegazione dell'art. 595 Codice di procedura civile

Nel corso dell’amministrazione giudiziaria il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda a nuovo incanto ovvero all'assegnazione dell'immobile; sono sempre ammissibili anche offerte di acquisto ex art. 571 del c.p.c..

Il provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione dispone che si proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile costituisce causa di cessazione della amministrazione.
Di diverso avviso è, tuttavia, altra parte della dottrina, secondo cui l'amministrazione continua fino a quando la proprietà del bene non venga trasferita all'aggiudicatario o all'assegnatario, in favore del quale l'amministratore rilascia il bene amministrato.

Nell’ipotesi in cui venga presentata un’istanza di incanto o di assegnazione, il giudice ha il potere di provvedere discrezionalmente, non essendo obbligato a far cessare l'amministrazione.

L'amministrazione giudiziaria cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine fissato dal giudice, termine che comunque, su istanza di tutte le parti (debitore compreso), può essere prorogato una o più volte, purché non venga superato il termine massimo di tre anni previsto dalla legge.

Il nuovo incanto deve avvenire al prezzo fissato ex art. 568 del c.p.c., e ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione giudiziaria ha proprio lo scopo di evitare la riduzione del prezzo.

Massime relative all'art. 595 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4650/2006

Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta č sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.

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Consulenze legali
relative all'articolo 595 Codice di procedura civile

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CESARE A. chiede
martedė 13/06/2017 - Lombardia
“Circa la nota 1) questa trae fondamento dalla sentenza 4650 della cassazione civile del 2 marzo 2006 ? In questo caso è esportabile anche al procedimento di espropriazione immobiliare contro privato cittadino nel quale è stata disposta l'amministrazione dopo 3 tentativi di vendita andati deserti e nuovamente disposto il 4° esperimento. Se non è la sentenza indicata da dove trae origine la nota? Grazie”
Consulenza legale i 15/06/2017
La nota da lei indicata ha semplicemente lo scopo di meglio esplicare il contenuto della disposizione di cui all'art. 595 cod. proc. civ., dettata in tema di cessazione dell'amministrazione giudiziaria.

La suddetta disposizione è stata applicata in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, la quale, anche nella specifica sentenza da Lei citata, ha precisato che lo scopo principale dell'amministrazione giudiziaria, è, appunto, quello di "mantenere inalterato il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che il ricorso ad un nuovo incanto comporterebbe".

E' lo stesso art. 595 c.p.c., poi, a ben precisare che "in qualunque momento (e, dunque, anche durante l'amministrazione giudiziaria n.d.r) il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'[def ref=assegnazione (pignoramento)assegnazione[/def] dell'immobile".

In questo caso, dunque, l'amministrazione giudiziaria continuerà fino a quando il bene non sia trasferito all'aggiudicatario o assegnatario, al quale verrà rilasciato il bene oggetto di esecuzione.

I principi sopra esposti trovano, dunque, certamente applicazione anche al caso da lei prospettato. Se il giudice dell'esecuzione ha disposto l'amministrazione giudiziaria, questi aveva la possibilità di disporre il quarto incanto (su richiesta del creditore procedente o di uno dei creditori intervenuti e sentite le altre parti).

Inoltre, ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p.c., è altresì possibile che durante il periodo di amministrazione giudiziaria venga presentata un'offerta di acquisto.