Note
(1)
Il creditore procedente deve avvisare i creditori iscritti o privilegiati di cui all'art.
498, che non sono intervenuti. L'omissione di tale avviso viene considerata inosservanza colpevole di un obbligo imposto da una norma giuridica, concretando un fatto illecito, le cui conseguenze dannose dovranno essere risarcite ai sensi dell'art.
2043 c.c..
(2)
I creditori iscritti e privilegiati, anche nel caso in cui intervengano tardivamente, vengono preferiti ai creditori chirografari anche se intervenuti tempestivamente. Questo effetto si produce purché il loro intervento sia spiegato predentemente all'udienza fissata per la distribuzione. Diversamente, se l'intervento dei creditori iscritti e privilegiati si verifica successivamente a tale udienza, ma prima che la somma ricavata venga ricavata, essi possono far valere i loro diritti di prelazione solo nei confronti dei creditori chirografari intervenuti tardivamente.