Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11565 del 14 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il termine stabilito dall'art. 566 cod. proc. civ. per gli interventi tardivi dei creditori iscritti e privilegiati č unico per tutti i creditori, essendo costituito dall'udienza in cui, avvisate le parti dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione č messo in condizione di dichiarare, in assenza di contestazioni, l'esecutivitā del progetto; deve, pertanto, escludersi che il suddetto termine possa decorrere, per ciascun creditore, dal momento in cui ha ricevuto l'avviso suddetto.

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