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Articolo 533 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Obblighi del commissionario

Dispositivo dell'art. 533 Codice di procedura civile

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione (1) nel suo provvedimento (2)(3).

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti.In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice (4).

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto(5).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
Il comma in analisi ha poi subito un'ulteriore modifica ad opera Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(2) Il commissionario può procedere alla vendita solo per contanti, è inoltre tenuto a documentare lo svolgimento delle operazioni di vendita, come richiesto espressamente dal primo comma della norma in esame. Infine, egli può liberamente scegliere la forma di vendita che ritiene più opportuna, salvo l'obbligo di attenersi ad eventuali disposizioni dettate dal giudice.
(3) Una volta esaurite le operazioni di vendita, il bene deve essere consegnato all'acquirente. Solo nell'ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella consegna materiale del bene, il commissionario potrà procedere ad una consegna simbolica.
Infine, nell'ipotesi in cui l'acquirente non corrisponda il prezzo di vendita questa resta valida ed efficace ed il commissionario sarà considerato personalmente responsabile.
(4) Comma così sostituito dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132. A norma dell'art. 23 del citato provvedimento tali disposizioni si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
(5) E' il giudice a determinare con decreto il compenso del commissionario, decreto che costituisce titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente che è obbligato ad anticipare il compenso. In tema di compenso del commissionario, inoltre, è bene precisare che, nonostante si tratti di un ausiliario del giudice, non trovano applicazione le norme previste per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici, ai periti e agli altri ausiliari.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 533 Codice di procedura civile

Dalla lettura della norma in esame si desume innanzitutto una completa mancanza di prescrizioni di diritto positivo relativa alle attività che l'istituto vendite giudiziarie o il commissionario è chiamato a svolgere, fatto salvo l'obbligo, introdotto dalla Legge 22.10.2010 n. 24 ( di conversione del D.l. n. 193/2009) di consentire l'esame, anche con modalità telematiche, delle cose poste in vendita forzata (per il rispetto di questa previsione pare sufficiente che il commissionario renda disponibile su un sito web una fotografia del bene pignorato).

Viene infatti espressamente disposto che il commissionario deve assicurare agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita, potendo poi liberamente scegliere la forma di vendita che ritiene più opportuna, salvo l'obbligo di attenersi ad eventuali disposizioni dettate dal giudice.

Tale requisito si ritiene debba intendersi stabilito a pena la nullità della vendita forzata, suscettibile di essere fatta valere attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, sia dal debitore sia dai soggetti potenzialmente interessati a proporre offerte di vendita.

Continua la norma disponendo che il commissionario può procedere alla vendita solo per contanti (ciò deve intendersi nel senso che l'efficacia reale del trasferimento si produce soltanto in seguito all'integrale pagamento del prezzo) ed è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine che il giudice dell'esecuzione stabilisce con suo provvedimento
Soltanto una volta esaurite le operazioni di vendita, può consegnare la cosa all'acquirente.
Nell'ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella consegna materiale del bene, il commissionario potrà procedere ad una consegna simbolica.
Se l'acquirente non dovesse corrispondere il prezzo di vendita, questa resta egualmente valida ed efficace ed il commissionario sarà considerato personalmente responsabile.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532 c.p.c., secondo comma, il commissionario dovrà:
  1. restituire gli atti in cancelleria;
  2. fornire prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti;
  3. fornire prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

In ogni caso il commissionario ha diritto ad un compenso, il quale viene determinato dal giudice dell'esecuzione con decreto.
Il suddetto decreto costituisce titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente, il quale è obbligato ad anticipare il compenso.
In ordine alla misura del compenso, in via generale devono ritenersi applicabili i criteri stabiliti per il contratto di commissione dall'art. 1733 c.c., che fa riferimento agli usi del luogo di conclusione dell'affare o, in mancanza, vi provvede il giudice secondo equità.
Ove, secondo la regola ordinaria di cui all' art. 532 c.p.c., la funzione di commissionario sia affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, trovano applicazione le disposizioni del regolamento relativo alla tariffa dei compensi dovuti ai medesimi.

Nonostante la potenziale mancanza di elementi idonei a distinguere formalmente l'attività del commissionario dalle trattative che qualsiasi operatore economico privato può svolgere nel mercato, la vendita conclusa in forza della presente norma rientra nel novero delle vendite forzate, disciplinata dagli artt. 2919 ss. c.c.
Al riguardo, infatti, non sembra potersi dubitare né che il commissionario debba essere considerato un ausiliario dell'autorità giudiziaria ex art. 68 c.p.c., né che gli atti dallo stesso posti in essere si inseriscono nella sequenza procedimentale della vendita forzata.
Una conferma in tal senso può agevolmente trarsi dalla previsione di cui all' art. 168 delle disp. att. c.p.c., che riconosce a qualunque interessato il diritto di proporre avanti al giudice dell'esecuzione reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.
Attraverso questo rimedio, qualunque interessato può non soltanto far valere l'illegittimità di singoli atti, ma anche lamentare l'inopportunità dell'intero operato del commissionario, comprese eventuali omissioni.

Massime relative all'art. 533 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3712/2016

In tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione. (Rigetta, Trib. Treviso, 04/05/2012).

Cass. civ. n. 11264/1997

In tema di espropriazione mobiliare, il commissionario a mezzo del quale sia stata disposta la vendita dei beni pignorati, ex art. 532 c.p.c., è responsabile dei danni subiti dal creditore qualora abbia proceduto alla vendita nonostante la successiva pronuncia, da parte del giudice dell'esecuzione, di un provvedimento di assegnazione dei beni al detto creditore, realizzandosi, in tal caso, una fattispecie di responsabilità per fatto colposo proprio dell'istituto, in forza del quale non assume rilievo l'esistenza, o meno, di una formale comunicazione, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, della disposta assegnazione.

Cass. civ. n. 4742/1997

La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione automatica del processo esecutivo cui è sottoposto il debitore fallito, occorrendo, invece, in ogni caso, un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dato atto del sopraggiunto fallimento, ne dichiari l'improseguibilità, su istanza di parte. Anche nell'ipotesi di esecuzione forzata dichiarata improseguibile, — peraltro — non viene meno la competenza funzionale del pretore, quale giudice dell'esecuzione, di liquidare il compenso del commissionario da lui nominato (art. 533, ultimo comma c.p.c.); competenza che non potrebbe essere attribuita al giudice delegato nominato per il fallimento, giacché, con tale provvedimento, non viene data vita ad un credito nei confronti del fallito, bensì ad un credito nei confronti del creditore del fallito, il quale, avendo promosso l'esecuzione forzata, è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 90 c.p.c.).

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