I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo(1) non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [518, 531 1].
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [531 2](2).
Note
(1)
La norma stabilisce che i frutti pendenti, come ad esempio la legna o i bachi da seta, possono essere pignorati separatamente dal fondo, solo nelle sei settimane che precedono la loro maturazione, o, se il creditore se ne assume le spese, anche in un periodo precedente. In ogni caso, è richiesta come condizione necessaria, che i frutti siano venuti almeno ad esistenza.
(2)
Nel caso del pignoramento delle cose indicate dalla norma in esame avvenuto senza rispettare le condizioni da questa previste, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di pignoramento ai sensi dell'
art. 617 del c.p.c..
Secondo altri autori, invece, si può proporre la sola opposizione all'esecuzione di cui all'
art. 615 del c.p.c..