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Articolo 504 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cessazione della vendita forzata

Dispositivo dell'art. 504 Codice di procedura civile

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti (1), deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.] (2).

Note

(1) La cessazione è disposta dal giudice dell'esecuzione o dal soggetto incaricato della vendita che dovrà riferire al giudice.
In seguito alla cessazione della vendita, viene meno il vincolo del pignoramento e i beni invenduti devono essere restituiti al debitore.
(2) Nel caso in cui la vendita sia presieduta dal giudice dell'esecuzione (il che avviene solo nel caso dell'espropriazione immobiliare) sarà questi a disporre la cessazione della vendita forzata. Diversamente, qualora la vendita sia condotta dall'ufficiale giudiziario la cessazione sarà da lui disposta, sebbene solo in via provvisoria, in quanto subordinata alla convalida definitiva del giudice, in seguito all'audizione delle parti.

Ratio Legis

Tale norma indica un mezzo per limitare l'espropriazione in caso di cumulo dei mezzi di espropriazione (483) e per rimediare all'eccesso del pignoramento, al fine di evitare che il debitore possa subire la vendita forzata di altri beni oltre a quelli la cui vendita abbia già consentito di realizzare un importo sufficiente per soddisfare i creditori. In seguito alla cessazione di cui alla norma in commento, venendo meno il vincolo del pignoramento, gli eventuali beni invenduti devono essere restituiti al debitore.

Spiegazione dell'art. 504 Codice di procedura civile

Se la vendita è fatta in più volte o in diversi lotti, deve cessare quando si raggiunge un prezzo pari all'importo delle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Vanno considerati i crediti di tutti i creditori interessati dal processo esecutivo, sia quelli intervenuti tempestivamente o tardivamente, sia quelli iscritti ex art. 498 del c.p.c., che ancora non abbiano proposto intervento.

La cessazione deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione (nel caso in cui la vendita sia dallo stesso presieduta, il che avviene solo nel caso dell'espropriazione immobiliare) ovvero dal soggetto incaricato della vendita (qualora la vendita sia condotta dall'ufficiale giudiziario, la cessazione sarà da lui disposta, ma soltanto in via provvisoria, in quanto subordinata alla convalida definitiva del giudice, in seguito all'audizione delle parti).

Per effetto della cessazione della vendita, viene meno il vincolo del pignoramento. e di conseguenza i beni invenduti devono essere restituiti al debitore o al terzo proprietario.

Ai sensi dell' art. 487 del c.p.c., il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la cessazione deve rivestire la forma dell'ordinanza.

Qualora il giudice dell'esecuzione o l'ufficiale incaricato non provvedano d'ufficio, si ritiene che debba riconoscersi al debitore la facoltà di avanzare un’istanza al giudice dell'esecuzione, per mezzo della quale chiedere l'adozione del provvedimento di cessazione della vendita.
Il provvedimento così adottato, sia di accoglimento che di rigetto dell'istanza, potrà essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c., allo stesso modo, del resto, di tutti gli altri atti rivolti alla liquidazione dei beni pignorati compiuti successivamente all'ottenimento di un prezzo sufficiente all'integrale soddisfazione dei creditori concorrenti.

Sembra evidente come la disposizione in esame sia volta a rimediare all'eventuale eccesso dell'espropriazione, al pari delle norme in materia di cumulo dei mezzi di espropriazione e di riduzione del pignoramento.

In particolare, si ritiene che essa costituisca applicazione della regola di cui all’art. 496 del c.p.c., ma che svolga una funzione diversa rispetto agli istituti giuridici di cui all’art. 483 del c.p.c. ed all’art. 496 del c.p.c..
Infatti, mentre la limitazione dei mezzi d'espropriazione e la riduzione del pignoramento sono rimedi propri delle prime fasi dell'espropriazione e danno la possibilità al debitore di reagire ad un'azione esecutiva che può essere potenzialmente eccessiva, la norma in commento disciplina tutti quei casi in cui l'eccesso diviene effettivo ed attuale, in quanto si manifesta concretamente solo dopo la conclusione della prima gara.

Deve altresì osservarsi che presupposto essenziale per l’applicazione di questa norma è che la vendita forzata si svolga in diverse fasi, il che può verificarsi qualora siano stati assoggettati ad espropriazione forzata più beni distinti o in più lotti, per l'attuazione della responsabilità patrimoniale del medesimo debitore.

Massime relative all'art. 504 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2674/2012

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poichè essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 c.p.c., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori.

Cass. civ. n. 1607/2012

In tema di esecuzione forzata, l'immobile, il cui valore deve essere determinato dal giudice, a norma dell'art. 568, terzo comma, c.p.c., coincide con quello che viene offerto in vendita come unico lotto, anche quando la vendita sia fatta in più lotti, non richiedendo né la disposizione in esame, né quelle che regolano la vendita senza incanto e con incanto, o la delega delle operazioni di vendita, che si proceda all'individuazione di un apposito e separato valore per ogni immobile che componga un lotto, qualora in questo vengano incluse più porzioni, a maggior ragione se considerate come un'unica unità immobiliare, senza che neppure rilevi l'attribuzione di dati catastali autonomi ad una o alcuna di tali porzioni. La mancata individuazione di un separato valore per ciascuna delle possibili componenti di un lotto può, piuttosto, rilevare esclusivamente ove si traduca nell'erronea determinazione del giusto prezzo di vendita del lotto unitariamente considerato.

Cass. civ. n. 702/2006

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).

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