Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 2674 del 22 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poichè essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 c.p.c., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori.

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