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Articolo 436 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Dispositivo dell'art. 436 bis Codice di procedura civile

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348 bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi(1).

Note

(1) Articolo aggiunto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143, e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 436 bis Codice di procedura civile

Questa norma è stata aggiunta dalla lett. d) del co. 1 dell'art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 134, la quale ha esteso alle controversie soggette al rito del lavoro, mediante espresso richiamo, il filtro di ammissibilità introdotto per il giudizio di appello ordinario dal nuovo art. 348 bis del c.p.c. (dispone quest’ultima norma che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta).

Con la recente sentenza n. 10409/2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto compatibile il filtro in appello anche con riferimento al modello dell’udienza unica del rito del lavoro, in considerazione del fatto che è possibile scindere in fasi anche l’unica udienza di discussione.

Massime relative all'art. 436 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10409/2020

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/04/2017).

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