Cass. civ. n. 288/2026
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, nei giudizi di lavoro in cui l'amministrazione sia costituita tramite dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., la notifica della sentenza deve essere effettuata nei confronti del dipendente difensore. La notifica alla parte personalmente, senza espressa menzione del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, indipendentemente dall'utilizzo di un indirizzo PEC estratto dal registro IPA.
Cass. civ. n. 30773/2025
In materia di procedure giudiziarie dinanzi ai tribunali delle pubbliche amministrazioni, il lavoro carcerario non rientra tra le controversie disciplinate dall'art. 417-bis c.p.c., essendo piuttosto soggetto ai criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. Pertanto, la partecipazione al giudizio attraverso un dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria è da considerarsi irrituale.
Cass. civ. n. 5502/2025
L'art. 417-bis c.p.c., che consente la costituzione in giudizio del funzionario dell'amministrazione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, non trova applicazione nei confronti del lavoro svolto dai detenuti all'interno delle case circondariali. La deroga prevista dal suddetto articolo è infatti limitata ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni come definiti al quinto comma dell'art. 413 c.p.c.
Cass. civ. n. 5470/2025
La difesa diretta della P.A. che l'art. 417-bis c.p.c., con norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, prevede per le controversie di lavoro pubblico contrattualizzato, non si applica a quelle riguardanti il rapporto di lavoro delle persone detenute, che ha natura privatistica, poiché relativo a prestazioni svolte nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private.
Cass. civ. n. 27372/2024
In tema di controversie relative al lavoro carcerario, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., il Ministero della Giustizia non può costituirsi in giudizio avvalendosi direttamente dei propri funzionari, poiché tale difesa è limitata alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, come specificato dall'art. 413, comma 5, c.p.c. Il lavoro carcerario, non rientrante in tale ambito, è da considerarsi come un rapporto di lavoro privato e soggetto ai criteri di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 14195/2021
Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2018).
Cass. civ. n. 12345/2021
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria). (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016)
Cass. civ. n. 9878/2019
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 29/04/2016).
Cass. civ. n. 17596/2016
La previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all'art. 2 del r.d. n. 1611 del 1933, che consente all'Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell'Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l'amministrazione assume direttamente la difesa, nell'altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l'attività defensionale affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933.
Cass. civ. n. 4690/2008
Allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso.
Cass. civ. n. 752/2007
La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, quarto comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato.