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Articolo 473 bis 46 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 473 bis 46 Codice di procedura civile

(1)Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473 bis 70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 46 Codice di procedura civile

Questa norma detta la disciplina dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice nell’ambito dei procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglia, in cui siano stati allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

La sommarietà dell’istruttoria si riferisce alla raccolta delle prove orali che dovranno formarsi davanti al giudice, mentre non sono previste preclusioni o decadenze con riguardo alla produzione di prove documentali.
La sommarietà comporta che la suddetta attività potrà essere svolta dal giudice procedente in modo rapido e senza formalità; in particolare, il giudice potrà:
a) procedere all’ascolto della vittima e dell’altra parte, qualora si costituisca e compaia in udienza;
b) procedere all’audizione dei figli maggiorenni o dei figli minorenni ultra o infra dodicenni quando ne ricorrano le condizioni.

Il giudice potrà anche assumere informazioni sia ascoltando direttamente in udienza eventuali testimoni indicati dalle parti, sia delegando l’ indagine ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Dopo l’espletamento di tale istruttoria, qualora il giudice ritenga provate o quanto meno fondate le ragioni della vittima dovrà adottare i provvedimenti più idonei a tutelare la medesima e gli eventuali figli minori, disciplinando il regime di frequentazione ed individuando modalità idonee a non comprometterne la sicurezza.

La norma individua un contenuto necessario ed un contenuto eventuale del provvedimento che può essere adottato dal giudice.
Sebbene la disciplina del diritto di visita sia prevista come contenuto necessario del provvedimento, la successiva clausola generale delle “modalità idonee a non comprometterne la sicurezza” implica comunque una valutazione discrezionale da parte del giudice, da effettuare caso per caso, valutazione che potrebbe anche concludersi con un’esclusione temporanea di qualunque frequentazione al fine di garantire la sicurezza della o delle vittime.

Per quanto concerne il contenuto volontario, può osservarsi che le disposizioni del giudice variano a seconda che la vittima, ed eventualmente il minore, siano collocati o meno presso una struttura protetta per vittime di violenza e, in ogni caso, la loro adozione richiede una specifica motivazione da parte del giudice.
Infatti nel caso in cui questi restino presso la propria od altrui abitazione privata, il giudice può dare incarico ai servizi sociali e sanitari territorialmente competenti di monitorare le condizioni di vita delle vittime e predisporre gli strumenti di sostegno ritenuti necessari.
Nel caso in cui siano collocati in struttura, è prevista la possibilità, tramite i servizi sociali, di consentire alla vittima di svolgere attività lavorativa, e ciò onde evitare che la protezione contro l’abusante finisca per comprimere in modo ingiustificato il suo diritto al lavoro ed alla indipendenza economica.

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