Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 473 bis 17 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ulteriori difese

Dispositivo dell'art. 473 bis 17 Codice di procedura civile

(1)Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma.

Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 17 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare le ulteriori difese di cui le parti si possono avvalere all’esito degli atti introduttivi, prevedendo specifiche decadenze riferite esclusivamente ai procedimenti aventi ad oggetto diritti disponibili, conformemente a quanto disposto dall’art. 473 bis 19 del c.p.c..
La scansione procedimentale qui prevista (ricorso, comparsa di risposta e sequenza di memorie) dovrebbe consentire al magistrato di trattare la controversia senza ulteriori rinvii, salvo il caso di verifica della regolarità del contraddittorio o del rapporto processuale.

Entro il termine di venti giorni che precedono l’udienza l’attore può depositare una memoria con cui prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, precisare o modificare le proprie domande e proporre nuove istanze istruttorie sulla base delle difese di controparte.

In ogni caso, in ogni momento le parti possono introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e mantenimento di figli minori, senza che occorra allegare sopravvenienze extra, nonché proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento di precisazione delle conclusioni, domande nuove a contenuto economico in favore del coniuge o dei figli maggiorenni e i relativi nuovi mezzi di prova, qualora si verifichino fatti sopravvenuti ovvero nuovi accertamenti istruttori.

Nel caso di domanda di contributo economico da parte del convenuto, l’attore dovrà depositare, entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali di beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto degli ultimi tre anni dei rapporti bancari e finanziari.

Per quanto concerne la posizione del convenuto, questi avrà facoltà di depositare, entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza, una memoria, con la quale, a pena di decadenza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già svolte e formulare eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte, per la prima volta, dall’attore nella memoria difensiva di cui sopra.
Dovrà anche indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, anche a prova contraria in relazione a queste ultime domande.
Entro il termine di 5 giorni prima dell’udienza ed a seguito della memoria del convenuto, l’attore può depositare una memoria di replica contenente le sole indicazioni di prova contraria, rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella memoria precedente.
A questo punto si conclude definitivamente il contraddittorio tra le parti sulle prove offerte in giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!