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Articolo 308 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

Dispositivo dell'art. 308 Codice di procedura civile

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza (1). Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto (2).

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie [129, 130 disp. att.] (3).

Note

(1) Come di regola, se invece l'ordinanza viene pronunciata in udienza, essa si reputa legalmente conosciuta da coloro che avrebbero dovuto esser presenti.
(2) Il reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c. è esperibile solo contro le ordinanze di estinzione emesse dal giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico.
(3) In caso di rigetto del reclamo contro l'ordinanza di estinzione, il procedimento non ha più modo di proseguire e il giudizio deve chiudersi con una sentenza, soggetta alla impugnazione ordinaria (appello e revocazione).
Nell'opposto caso di accoglimento del reclamo, il processo prosegue e quindi il giudice provvedere con ordinanza non impugnabile (che potrà essere superata da una eventuale sentenza che sancisca l'esistenza di una situazione estintiva del processo, a sua volta appellabile nei modi ordinari).

Spiegazione dell'art. 308 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
Il primo comma ribadisce l'obbligo, posto a carico della cancelleria, ai sensi del secondo comma dell’art. 134 del c.p.c. e del secondo comma dell’art. 176 del c.p.c., di comunicare alle parti le ordinanze pronunciate fuori udienza.
Si ammette la possibilità che le parti possano validamente essere informate del provvedimento in altri modi, purché idonei ad assicurare il rispetto del contraddittorio e tali da garantire una conoscenza effettiva del provvedimento e non la mera possibilità di conoscenza.
In assenza di diversa previsione, l'ordinanza pronunciata in udienza si presume conosciuta dalle parti presenti e da quelle che avrebbero dovuto esserlo.

Secondo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 307 del c.p.c., il giudice istruttore definisce l'eccezione di estinzione con ordinanza, il cui controllo avviene in sedi diverse a seconda che l’estinzione venga negata o meno.
Se viene negata, il provvedimento non è immediatamente reclamabile di fronte al collegio, potendo la parte interessata riproporre la questione in sede di precisazione delle conclusioni, per suscitare su di essa la decisione del collegio.
L'ordinanza è, comunque, revocabile e modificabile da parte del giudice che l'ha pronunciata ai sensi del secondo comma dell’art. 177 del c.p.c..

Se viene accolta, l'ordinanza è reclamabile al collegio ex art. 178 del c.p.c., mentre non sarà modificabile né revocabile a norma del n. 3 del terzo comma dell' art. 177 c.
p.c.
Il termine di 10 giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice istruttore decorre dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla data dell'udienza nella quale l'ordinanza è stata pronunciata.
L'ordinanza non reclamata è idonea a concludere definitivamente il giudizio; la sua adozione non può essere contestata, neppure in un successivo giudizio, in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Sul reclamo decide il collegio in camera di consiglio, pronunciando, in caso di accoglimento, ordinanza non impugnabile.
Nel caso in cui il collegio rigetti il reclamo, dichiarando l'estinzione del processo, il relativo provvedimento assume la forma della sentenza, la quale è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame

Nel caso di procedimento monocratico, la dottrina esclude ex art. 178 la possibilità di utilizzare il rimedio del reclamo previsto dall'art. 308, 1° co.

Massime relative all'art. 308 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23997/2019

Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017).

Cass. civ. n. 9930/2019

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Cass. civ. n. 17522/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.

Cass. civ. n. 24176/2011

Nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, è inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del giudice istruttore di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo, non avendo tale provvedimento natura sostanziale di sentenza, poiché inidoneo a definire il giudizio; infatti, detta ordinanza è revocabile dal medesimo giudice che l'ha emessa ovvero dal collegio, cui la questione di estinzione può essere proposta in sede di rimessione della causa ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Cass. civ. n. 20631/2011

L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha osservato che nessun argomento in senso contrario è desumibile dalla specialità del rito societario, né dalla sua conformazione in termini di maggiore speditezza rispetto al procedimento di cognizione ordinaria).

Cass. civ. n. 18242/2008

Quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello, Analogamente, il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello, così definendolo, può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, senza che l'eventuale adozione della forma dell'ordinanza valga a modificare il decorso dei termini ordinari di impugnazione.

Cass. civ. n. 14592/2007

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto; pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio, nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice unico di primo grado. Lo stesso rimedio è esperibile anche con riferimento al provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione pronunciato dal giudice unico, trattandosi di provvedimento che risolve una questione preliminare di merito da decidere con sentenza non definitiva, da ricondurre alla previsione di cui all'art. 279, primo comma, n. 2, c.p.c., senza che possa applicarsi analogicamente il secondo comma dell'art. 178 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'estinzione del processo è dichiarata con ordinanza, giacchè la disposizione si riferisce alla dichiarazione positiva dell'estinzione del processo resa dal giudice istruttore non in funzione di giudice unico.

Cass. civ. n. 14574/2007

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dopo aver emesso ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, aveva disposto con ordinanza l'estinzione del processo).

Cass. civ. n. 15253/2005

L'art. 354, secondo comma, c.p.c. — a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso codice — trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicchè la rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia contenuta in un provvedimento definitivo del pretore.

Cass. civ. n. 19124/2004

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché invalido, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, deve essere impugnato con il ricorso per cassazione. Perché se ne possa, peraltro, predicarsi la validità, esso deve presentare i requisiti di contenuto e forma prescritti dall'art. 132 c.p.c., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore, con la conseguenza che l'ordinanza di estinzione che rechi la sola firma del presidente, senza che questi risulti anche il relatore, è irrimediabilmente affetta da giuridica inesistenza, rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d'ufficio, con conseguente remissione della causa dinanzi al giudice a quo per gli eventuali provvedimenti in tema di rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ex art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 7055/2004

In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicché — ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo — è preclusa al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello.

Cass. civ. n. 6296/2003

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 308 c.p.c., nella parte in cui, richiamando l'art. 178 dello stesso codice, stabilisce in dieci giorni il termine, perentorio, per proporre reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio; e ciò in quanto trattasi di termine congruo, idoneo ad assicurare alla parte interessata un adeguato diritto di difesa, tanto più che, per un verso, esso decorre, in caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, dalla comunicazione del provvedimento stesso, e che, per altro verso, il codice di rito prevede forme agili e snelle per la presentazione del reclamo stesso, escludendo la necessità di qualsiasi attività notificatoria a carico della parte.

Cass. civ. n. 4470/1995

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato una sentenza di mero rito ricognitiva della perdurante interruzione del processo, in ragione della nullità dell'atto di riassunzione, il giudice d'appello che ritenga erronea tale decisione, ove l'impugnazione non sia stata proposta per soli motivi di nullità diversi da quelli che danno luogo a rimessione al primo giudice, a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma anche per motivi di merito, non può rimettere la causa al giudice di primo grado — non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, richiamato dall'art. 354, di sentenza reiettiva del reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo — ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Cass. civ. n. 4251/1979

Il provvedimento, con il quale il giudice neghi essersi verificata l'estinzione del processo, e ne disponga la prosecuzione, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto manca di carattere decisorio, perché non incide in modo sostanziale sui diritti delle parti, cui rimane salva la facoltà di reagire, con i normali mezzi d'impugnazione, contro la pronuncia che definisca il processo irritualmente proseguito.

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