Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7055 del 14 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicché — ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo — è preclusa al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello.

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