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Articolo 249 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Facoltà di astensione

Dispositivo dell'art. 249 Codice di procedura civile

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200 (1), 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni (2) (3).

Note

(1) Con sentenza 87/1997 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 249, chiarendo che il rinvio all'art. 200 c.p.p. si deve intendere riferito non solo agli avvocati, ma anche ai praticanti avvocati che svolgono la pratica forense presso lo studio del professionista.
(2) La facoltà di astensione viene attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente all'udienza, quando il giudice ammonisce i testimoni ex art. 251 e, comunque, non oltre l'inizio dell'esame testimoniale. Il legislatore non ha previsto per il g.i. l'obbligo di avvertire il teste della facoltà di astenersi.
Se si tratta di segreto di Stato, il giudice deve chiedere conferma al Presidente del consiglio, il quale deve confermare l'esistenza del segreto entro 60 giorni: altrimenti, il giudice ordina che il teste deponga.
(3) Sulle contestazioni eventualmente sorte circa la legittimità dell'esercizio della facoltà di astensione, il giudice istruttore provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 205, anche se d'ufficio è comunque titolare del potere di verificare che la dichiarazione di astensione sia fondata.

Ratio Legis

L'esenzione a testimoniare è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano essere resi noti fatti o circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio della difesa, con la previsione che egli non sarà tenuto a rivelarli.
Il fondamento di tale facoltà va rinvenuto quindi nella natura dei fatti o dei documenti coperti dal segreto e nell'averne la persona chiamata a deporre avuto conoscenza in ragione del suo ufficio, ministero o professione.

Spiegazione dell'art. 249 Codice di procedura civile

La norma in esame, riformata per effetto della Legge n. 69/2009, disciplina la facoltà d'astensione del testimone.
Dalla lettura del combinato disposto delle disposizioni di legge qui richiamate, emerge come l'ordinamento civile accordi in alcuni casi la facoltà ed in altri casi l'obbligo di astenersi dal testimoniare ai soggetti tenuti al:

La prima norma usa il termine "facoltà", mentre nelle altre si fa riferimento al concetto di "obbligo". E’ sorto così il dubbio se l’uso nella rubrica di questa norma dell'espressione “facoltà d'astensione” sia volto a rendere omogenee tutte e tre le fattispecie disciplinate dal codice di procedura penale, attribuendo ai terzi chiamati a deporre nel processo civile la facoltà, e mai l'obbligo, d'astenersi dal testimoniare.

Le norme processulpenalistiche qui richiamate sembrano coniugare un criterio oggettivo, relativo alla natura del fatto in relazione al quale il teste è chiamato a deporre, con un criterio soggettivo, riferito al destinatario delle norme, il quale ultimo è un terzo qualificato e non un terzo qualsiasi.

Tali soggetti, dunque, sono ritenuti dall'ordinamento civile capaci a testimoniare, ma, in considerazione del ruolo soggettivo ed oggettivo che rivestono, sono dispensati dal dovere giuridico generale di rendere testimonianza, dovere che si desume dagli artt. 251, 252 e 255 c.p.c.

Il coordinamento della norma in esame con l’art. 200 del c.p.p., in materia di segreto professionale, comporta la facoltà di astenersi dal testimoniare in relazione a quanto appreso in ragione del ministero, dell'ufficio o della professione svolti.
La suddetta facoltà va riconosciuta ex lege ai ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, nonché in generale a tutti coloro che svolgono uffici o professioni, ai quali la legge espressamente riconosce la facoltà di astenersi dal deporre in forza del segreto professionale cui sono tenuti.

In particolare, relativamente ai giornalisti, l’art. 200 c.p.p. precisa che la disposizione si applica ai solo giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, e con riguardo ai nomi delle persone dalle quali i medesimi abbiano avuto notizie di carattere fiduciario, nell'esercizio della loro professione.

Tuttavia, la facoltà di astensione viene meno qualora sia configurabile, nei confronti di tali soggetti, l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria quanto conosciuto (è questo il caso in cui abbiano avuto notizia di un reato perseguibile di ufficio).

Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di non deporre lo deve esplicitare all'udienza di assunzione della prova costituenda, ed il giudice provvede sulla questione con ordinanza revocabile, a meno che non dubiti della fondatezza della dichiarazione (in questo caso provvede ai necessari accertamenti e se all'esito di essi ravvisa l'infondatezza della dichiarazione esimente, ordina che il testimone deponga).

Deve osservarsi che l’art. 200 c.p.p. non sanziona la violazione del diritto d'astensione del teste, diversamente da quanto sancito dall'art. 199 del c.p.p., il quale stabilisce il dovere del giudice, a pena di nullità, di avvisare i prossimi congiunti della loro facoltà d'astenersi.

Tale diversità si giustifica per il fatto che i prossimi congiunti dell'imputato, a differenza dei professionisti, possono ignorare l'esistenza di tale facoltà e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare, che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.

Con riferimento all’art. 201 del c.p.p., dettato in materia di segreto d'ufficio, è previsto che, fatti salvi i casi in cui vi sia l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio devono astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
E’ questo un vero e proprio obbligo a non testimoniare, penalmente sanzionato ex art. 326 del c.p. (reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio).

L'art. 202 del c.p.p. prescrive l'obbligo per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato; anche in questo caso, come in quello del segreto d'ufficio, si configura in capo al teste un vero e proprio obbligo di non testimoniare, penalmente sanzionato dall'art. 261 del c.p..


Massime relative all'art. 249 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2058/1996

È pienamente valida la deposizione resa dal consulente del lavoro anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di avvertirlo del suo diritto di astenersi dal testimoniare, atteso che né l'art. 351 c.p.p. (vecchio testo) — che prevedeva il diritto di alcuni professionisti di astenersi dal testimoniare nei procedimenti penali su ciò che a loro era stato confidato o era pervenuto a conoscenza per ragione della professione esercitata, diritto di astenersi esteso al consulente del lavoro dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 — norma applicabile al processo civile in forza dell'art. 249 c.p.c., né l'art. 200 del nuovo c.p.p. prevedono un obbligo per il giudice di avvisare il teste della sua facoltà di astenersi, come è previsto, invece, per i prossimi congiunti dell'imputato ex art. 350 c.p.p. (vecchio testo) e art. 199 nuovo c.p.p.; la suddetta diversità di trattamento trova infatti giustificazione nel fatto che i prossimi congiunti dell'imputato, a differenza dei professionisti, possono ignorare l'esistenza di tale facoltà e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare, che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.

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