Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3466 del 8 giugno 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., non comporta improcedibilitā dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontā dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilitā di produrre i documenti medesimi nel giudizio d'appello.

(massima n. 2)

Titolo idoneo al trasferimento della proprietā, al fine dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., č l'atto annullabile, in quanto operante fino a quando non venga annullato, ma non l'atto nullo (nella specie, donazione rogata senza la presenza di testimoni), perché il vizio di nullitā, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza dell'atto medesimo.

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