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Articolo 818 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti cautelari

Dispositivo dell'art. 818 Codice di procedura civile

Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies(4).

Note

(1) La norma in analisi conferma la competenza esclusiva del giudice ordinario in merito all'adozione dei provvedimenti cautelari, escludendo qualsiasi facoltà per gli arbitri di emettere tali provvedimenti. Pertanto, le parti che ritengano sussistenti i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare devono rivolgersi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito e non a quello del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito ai sensi dell'art. 669 quinquies del c.p.c..
(2) Secondo parte della dottrina si dovrebbe consentire agli arbitri la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, sottoponendo tali provvedimenti al controllo dell'autorità giudiziaria mediante una procedura analoga a quella dell'exequatur.
Infatti, il legislatore lascia aperta una futura possibilità di tal genere concludendo la norma in analisi con la formula "salva diversa disposizione di legge".
(3) Si precisa che grazie alla riforma ad opera della l.80/2005, è stata estesa la competenza cautelare del giudice ordinario anche in caso di arbitrato arbitrato irrituale. Infatti, prima di tale intervento legislativo tale competenza veniva esclusa in quanto la rinuncia delle parti al ricorso all'autorità giudiziaria, affidando agli arbitri il compito di comporre le eventuali liti che potevano insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione di un contratto tra le stesse, veniva concepita come rinuncia anche alla tutela cautelare che l'autorità giudiziaria poteva assicurare. Tuttavia, grazie a diverse opinioni dottrinali e all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.320/2002, è stato affermato che con l'arbitrato irrituale le parti non rinunciano anche alla possibilità di ottenere un provvedimento cautelare di carattere anticipatorio e conservativo in attesa che si concluda il giudizio arbitrale, trattandosi di una vera e propria azione autonoma rispetto a quella finalizzata ad ottenere la decisione finale. Tale principio venne poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 669 quinquies del c.p.c., nella quale viene disposta la tutela cautelare anche in liti devolute ad arbitri irrituali.
(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 818 Codice di procedura civile

L’ultima Riforma del processo civile, attuatasi con il D.lgs. 10.10.2022 n. 149, ha del tutto modificato la norma in esame con riferimento agli arbitrati instaurati successivamente al 28.2.2023.
A differenza del testo previgente, viene adesso attribuito agli arbitri il potere di emettere provvedimenti cautelari, potere che non è più limitato a provvedimenti di natura meramente sospensiva, ma esteso a qualsiasi forma di provvedimento cautelare.
E’ necessario, tuttavia, che il relativo potere sia stato espressamente conferito dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto scritto anteriore all’instaurazione del procedimento arbitrale (la previsione di esclusività della competenza cautelare arbitrale, ove appunto conferita dalle parti, evita il rischio di incertezze interpretative e di conflitti di competenza cautelare).

Come si è prima accennato, la disciplina previgente dell’art. 818 escludeva qualsiasi potere cautelare in capo agli arbitri, limitandosi la norma a ribadire la tendenziale estraneità della tutela cautelare alla struttura ed alle potenzialità dell'arbitrato.
Solo con la novella del 2006 era stato inserito l'ultimo inciso “salva diversa disposizione di legge”, il quale, tuttavia, pur avendo aperto uno spiraglio alla competenza cautelare in materia arbitrale, di fatto aveva portata alquanto limitata, in quanto l'unico riferimento allora possibile era al potere cautelare degli arbitri nel rito societario.
Da ciò ne conseguì che i poteri cautelari continuarono a permanere, anche in pendenza del giudizio arbitrale, nella competenza del giudice ordinario, secondo il disposto degli artt. 669 quinquies e 669 octies.
A ciò si aggiunga che agli arbitri era preclusa la possibilità di pronunciare provvedimenti ingiuntivi, la cui pronuncia da parte del giudice ordinario non era impedita dal patto compromissorio.

Il divieto di emettere provvedimenti cautelari si estendeva anche all'arbitrato irrituale; in presenza di patto per arbitrato irrituale, le parti potevano invocare la tutela cautelare soltanto prospettando, in funzione del futuro giudizio di merito, la caducazione del medesimo patto per motivate ipotesi di risoluzione.
Inoltre, l'impossibilità di concessione da parte degli arbitri di provvedimenti cautelari veniva utilizzata per affermarne la loro natura non giurisdizionale.

Massime relative all'art. 818 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10862/1994

La parte vittoriosa nel giudizio arbitrale che nel giudizio di impugnazione del lodo chieda il rigetto dell'impugnazione può chiedere all'istruttore un sequestro conservativo, atteso che il giudizio di impugnazione del lodo è attribuito alla competenza del giudice che sarebbe stato competente per l'appello verso la sentenza, se per la causa decisa fosse stato competente il giudice ordinario (art. 828, comma 2, c.p.c., nel testo precedente all'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994) e che è pertanto applicabile l'art. 673, comma 2, c.p.c., a tenore del quale (con disposizione che deroga al divieto di domande nuove in appello) l'istanza di sequestro conservativo può essere proposta al giudice di appello.

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