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Articolo 816 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istruzione probatoria

Dispositivo dell'art. 816 ter Codice di procedura civile

L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi(1).

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro(2).

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti(3).

Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio(4).

Note

(1) Anche questo articolo è stato aggiunto dal d.lgs. 40/2006.
La riforma ha inserito nella nuova norma il contenuto del previgente art.819 ter, prevedendo che gli arbitri possano assumere la testimonianza davanti a sè, oppure decidere di assumere la testimonianza presso l'abitazione o l'ufficio del teste quando questi vi consenta.
(2) In tema di poteri istruttori degli arbitri, la novità normativa più rilevante riguarda le adeguate forme di assistenza giudiziaria. Infatti, gli arbitri possono rivolgersi all'autorità giudiziaria nel caso in cui il testimone si rifiuti di comparire innanzi a loro per rendere la testimonianza, al fine di ottenere un ordine di comparizione da parte del presidente del Tribunale. In questo caso viene sospeso il decorso del termine per la pronuncia del lodo.
(3) Per ciò che concerne la facoltà degli arbitri di rivolgersi ai consulenti tecnici, la norma precisa che possono svolgere tale consulenza sia le persone fisiche che gli enti come ad esempio le società di revisione, istituti universitari e di ricerca.
(4) Infine, un'ulteriore novità normativa è rappresentata dal fatto che gli arbitri possono richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione.

Spiegazione dell'art. 816 ter Codice di procedura civile

Il 1° co. introduce una prima rilevante deroga al principio della collegialità, consentendo agli arbitri di delegare uno di essi al compimento di singoli atti istruttori, ma anche di delegare l'intera attività istruttoria.
La delega può essere sottoscritta dal solo presidente del collegio, riveste la forma di ordinanza ed è sempre revocabile.
La disciplina della norma in esame costituisce regolamentazione dispositiva, essendo consentito alle parti prevedere una diversa regolamentazione della procedura; in tal caso sarà la regolamentazione pattizia a prevalere, fatto salvo il diritto al contraddittorio di cui alla norma che precede.

Un elemento di novità può individuarsi nel riconoscimento agli arbitri del potere di richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato l'ordine di comparizione davanti agli arbitri stessi del testimone che si rifiuta di comparire spontaneamente. In questo caso il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza, e questo perché la procedura davanti al giudice togato comporta tempi probabilmente non brevi.
La testimonianza può essere assunta presso l'abitazione o l'ufficio del teste, previo suo consenso, e può essere resa anche per iscritto, nel termine indicato dagli arbitri, mediante risposte ai quesiti dai medesimi formulati.
Su dispensa delle parti, agli arbitri è consentito derogare alle norme relative all'incapacità di testimoniare.

Alla testimonianza in sede arbitrale non si applicano le sanzioni penali previste dagli 366 e 372 c.p. per il caso di rifiuto a deporre o di falsa testimonianza, non essendo il collegio arbitrale assimilabile ad un'autorità giudiziaria.
In caso di mancato ottemperamento all'ordine del giudice di rendere la testimonianza, si ritiene ammissibile il ricorso all'accompagnamento coattivo ex art. 225 del c.p.c., con conseguente condanna alle pene pecuniarie.
La richiesta deve essere fatta con ordinanza degli arbitri depositata nella cancelleria del tribunale con allegata l'intimazione al teste rimasta senza esito. Il presidente munirà di exequatur l'ordinanza del collegio, trovando da tale momento applicazione le regole dell'art. 250 del c.p.c..

Altro elemento di novità introdotto dalla presente norma è quello relativo alla possibilità per gli arbitri di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici e, in analogia a quanto disposto dall’art. 213 del c.p.c. per i giudici, di richiedere alla P.A. informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa.
Per quanto concerne la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici, va precisato che la consulenza può essere affidata non solo a persone fisiche, ma anche ad enti, quali, ad esempio, società di revisione, istituti universitari, ecc.

Il consulente tecnico non ha l'obbligo di giurare e gli è consentito di rifiutare l'incarico senza che ricorrano i presupposti del codice di procedura civile.
Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio e le parti devono essere avvisate dell'inizio delle operazioni.

Massime relative all'art. 816 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4808/2014

Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertą delle forme, gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto del conferimento dell'incarico arbitrale, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l'omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, gią nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio non é causa di nullitą, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato.

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