Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4808 del 28 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertą delle forme, gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto del conferimento dell'incarico arbitrale, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l'omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, gią nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio non é causa di nullitą, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato.

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