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Articolo 813 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accettazione degli arbitri

Dispositivo dell'art. 813 Codice di procedura civile

L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione(1), ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813 bis(3).

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio(2).

Note

(1) Il giudizio arbitrale ha inizio con l'accettazione da parte degli arbitri, che deve avvenire per iscritto a pena di nullità. E' da tale momento che decorrono i 180 giorni per la pronuncia del lodo da parte del collegio. Tuttavia, secondo l'opinione dottrinale prevalente, la mancanza di accettazione per iscritto consiste in un vizio sanabile della procedura arbitrale che produrrebbe non tanto l'invalidità o inesistenza del lodo, bensì la mancata decorrenza del termine per l'emanazione del lodo, la possibilità per la parte che non ha avuto conoscenza dell'accettazione di revocare la nomina e la possibilità per gli stessi arbitri di decidere quando vogliono.
(2) Tale comma precisa che gli arbitri, una volta nominati, non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, pertanto la falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale non può essere fatta valere con la querela di falso ma solamente con l'impugnazione del lodo ex art. 829 del c.p.c., I comma. n.5.
(3) Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 813 Codice di procedura civile

In presenza dei requisiti di cui all'art. 812 del c.p.c. la qualità di arbitro si acquista soltanto per mezzo dell'accettazione, la quale deve compiersi per iscritto e può anche risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dalla sottoscrizione del verbale della prima riunione (non è sufficiente, dunque, la sola designazione).
Dal momento della accettazione degli arbitri prende inizio il giudizio arbitrale.
L'accettazione in forma scritta è richiesta ad probationem per la nascita degli obblighi e della responsabilità degli arbitri e la sua mancanza rende nulla tutta l'attività svolta dagli arbitri, nullità rilevabile ai sensi del secondo comma dell’art. 829 del c.p.c..
Con l’accettazione gli arbitri diventano giudici privati delle parti e sono tenuti a svolgere il proprio lavoro in modo assolutamente imparziale, essendo perfino tenuti a dare torto alla parte che ha proceduto alla nomina, se ciò risponda a ragioni di equità e giustizia.
Gli arbitri possono accettare l'incarico anche in tempi diversi: dalla data dell'ultima accettazione decorrono i termini stabiliti per il deposito del lodo.

Per gli arbitrati instaurati successivamente al 28.2.2023, il D.lgs. 10.10.2022 n. 149 di riforma del processo civile, nell’intento di rafforzare l’imparzialità e l’indipendenza degli arbitri, ha modificato la norma in esame, aggiungendo l’obbligo per gli arbitri, contestualmente all’accettazione dell’incarico e alla costituzione del collegio arbitrale, di rendere una dichiarazione avente ad oggetto la sussistenza o meno di eventuali circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 815 del c.p.c., ossia tali da inficiare l’imparzialità degli arbitri.

Con tale modifica viene di fatto dato seguito ad una prassi ampiamente diffusa e consolidata negli arbitrati internazionali e negli arbitrati amministratori, ossia quella di imporre agli arbitri un obbligo di preventiva disclosure circa la propria imparzialità e indipendenza rispetto alle parti.
Viene peraltro precisato che tale obbligo di trasparenza deve perdurare per tutto il corso del procedimento, ponendo in capo agli arbitri il dovere di rivelare qualsiasi circostanza rilevante, anche se sopravvenuta nel corso del procedimento arbitrale.

Per quanto concerne le sanzioni ricollegabili alla violazione di tale obbligo, da un lato la norma prevede che l’obbligo di rendere la dichiarazione sia previsto a pena di nullità (nullità, evidentemente, dell’atto di costituzione del tribunale arbitrale), dall’altro si prevede che, entro dieci giorni dall’accettazione degli arbitri o dalla scoperta della circostanza non dichiarata, le parti possano chiedere la decadenza dell’arbitro ai sensi dell’art. 813 bis del c.p.c. .
Rimane il dubbio se la sanzione di nullità colpisca solo il caso di mancanza di dichiarazione oppure riguardi anche l’ipotesi di dichiarazione non veritiera, così come non è chiaro il rapporto fra tali due sanzioni e, soprattutto, se il mancato esercizio del diritto di chiedere la decadenza degli arbitri implichi una sanatoria della nullità della costituzione.
Il secondo comma precisa la qualifica che l’arbitro viene ad assumere, escludendo espressamente che a questi competa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Dal momento dell’accettazione si instaura tra le parti e gli arbitri un rapporto obbligatorio, assimilabile ad un contratto di prestazione d'opera.
Tra i diritti che sorgono in capo agli arbitri può menzionarsi il diritto al compenso per l'attività prestata ed al rimborso delle spese, mentre tra gli obblighi il codice ne menziona due tipi, ovvero l'obbligo di pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge, nonchè l'obbligo di non rinunciare all'incarico, dopo l'accettazione, senza giustificato motivo.

Le parti possono procedere alla sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto dovuto, sostituzione che può essere effettuata direttamente delle parti o da un terzo indicato in convenzione arbitrale (si vogliono in tal modo evitare situazioni di stallo dei procedimenti arbitrali a causa di comportamenti ostruzionistici degli arbitri).
In mancanza di accordo, previo rispetto delle formalità previste dalla norma in commento, le parti possono adire il presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato, al fine di procedere alla sostituzione dell'arbitro inadempiente.

Massime relative all'art. 813 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4823/2009

L'arbitro che rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato (o, come nel caso di specie, determinandone la nullità), è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno. (Rigetta, App. Napoli, 26/02/2004).

Cass. civ. n. 8177/1997

Il verbale di costituzione del collegio arbitrale è atto pienamente idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 813 c.p.c. con riferimento a quanto stabilito dall'art. 820 dello stesso codice, atteso che la manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto — quale il verbale di prima riunione — che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta. Quanto poi al profilo per cui, anche se nulla dice in proposito l'art. 813 cit., si renda comunque necessario che le parti abbiano comunicazione di tale avvenuta accettazione atteso che è da tale momento che inizia a decorrere il termine per il deposito del lodo e che si instaura un rapporto di natura negoziale con i singoli arbitri, una tale comunicazione non richiede necessariamente formalità particolari, essendo sufficiente che le parti, anche per il tramite dei rispettivi difensori ne vengano a conoscenza.

Cass. civ. n. 3005/1987

Poiché nell'arbitrato irrituale deve ravvisarsi un'ipotesi di mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto d'interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare, gli arbitri devono eseguire l'incarico con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 1710 c.c. Se, pertanto, essi ritengono di valersi dell'opera di un consulente tecnico, il quale assume la veste di loro ausiliare, devono usare, nella scelta dello stesso e nel controllo della sua attività, la ordinaria diligenza, potendo essere chiamati a rispondere dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento determinati da colpa o dolo del loro ausiliare.

Cass. civ. n. 1519/1982

L'accettazione dell'arbitro, che è requisito necessario per l'instaurazione del giudizio arbitrale, costituisce, invece, elemento estraneo alla perfezione della clausola compromissoria, la quale trae la sua efficacia dall'incontro delle volontà delle parti (risultante da atto scritto) sul punto che la controversia debba essere decisa da arbitri, sicché chi eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario, in presenza di una clausola compromissoria, nessuna prova deve dare in ordine all'accettazione dell'arbitro.

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