In presenza dei requisiti di cui all'
art. 812 del c.p.c. la qualità di arbitro si acquista soltanto per mezzo dell'
accettazione, la quale deve compiersi per iscritto e può anche risultare dalla sottoscrizione del
compromesso o dalla
sottoscrizione del
verbale della prima riunione (non è sufficiente, dunque, la sola designazione).
Dal momento della accettazione degli arbitri prende inizio il giudizio arbitrale.
L'accettazione in forma scritta è richiesta
ad probationem per la nascita degli obblighi e della
responsabilità degli arbitri e la sua mancanza rende nulla tutta l'attività svolta dagli arbitri, nullità rilevabile ai sensi del secondo comma dell’
art. 829 del c.p.c..
Con l’accettazione gli arbitri diventano giudici privati delle parti e sono tenuti a svolgere il proprio lavoro in modo assolutamente imparziale, essendo perfino tenuti a dare torto alla parte che ha proceduto alla
nomina, se ciò risponda a ragioni di
equità e giustizia.
Gli arbitri possono accettare l'incarico anche in tempi diversi: dalla data dell'ultima accettazione decorrono i termini stabiliti per il deposito del lodo.
Il secondo comma precisa la qualifica che l’arbitro viene ad assumere, escludendo espressamente che a questi competa la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Dal momento dell’accettazione si instaura tra le parti e gli arbitri un rapporto obbligatorio, assimilabile ad un contratto di
prestazione d'opera.
Tra i diritti che sorgono in capo agli arbitri può menzionarsi il diritto al compenso per l'attività prestata ed al rimborso delle spese, mentre tra gli obblighi il codice ne menziona due tipi, ovvero l'obbligo di pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge, nonchè l'obbligo di non rinunciare all'incarico, dopo l'accettazione, senza giustificato motivo.
Le parti possono procedere alla sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto dovuto, sostituzione che può essere effettuata direttamente delle parti o da un terzo indicato in convenzione arbitrale (si vogliono in tal modo evitare situazioni di stallo dei procedimenti arbitrali a causa di comportamenti ostruzionistici degli arbitri).
In mancanza di accordo, previo rispetto delle formalità previste dalla norma in commento, le parti possono adire il
presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato, al fine di procedere alla sostituzione dell'arbitro inadempiente.