Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3005 del 27 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché nell'arbitrato irrituale deve ravvisarsi un'ipotesi di mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto d'interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare, gli arbitri devono eseguire l'incarico con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 1710 c.c. Se, pertanto, essi ritengono di valersi dell'opera di un consulente tecnico, il quale assume la veste di loro ausiliare, devono usare, nella scelta dello stesso e nel controllo della sua attivitą, la ordinaria diligenza, potendo essere chiamati a rispondere dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento determinati da colpa o dolo del loro ausiliare.

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