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Articolo 812 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Incapacitą ad essere arbitro

Dispositivo dell'art. 812 Codice di procedura civile

Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire (1)(2).

Note

(1) La norma in analisi indica il requisito fondamentale di capacità degli arbitri, ovvero il pieno possesso della piena capacità legale di agire. Rispetto alla previgente versione la norma viene etichettata in negativo "Incapacità di essere arbitro" e indica l'impossibilità di svolgere tale compito per il soggetto, persona fisica, legalmente incapace, in tutto o in parte.
(2) Nel caso in cui nella convenzione di arbitrato venga nominato un arbitro incapace, questo potrà essere sostituito, ferma restando la possibilità di ricorrere al presidente del Tribunale il quale accerterà l'invalidità della nomina. Se l'arbitro diventa incapace in seguito alla sua nomina di potrà procedere alla sua sostituzione.
Si precisa infine che il lodo pronunciato da un arbitro incapace è affetto da nullità ai sensi dell'art. 829 del c.p.c., I comma, n.3.

Spiegazione dell'art. 812 Codice di procedura civile

A seguito della riforma del 2006 la presente norma è stata semplificata, essendo venuta meno l'elencazione tassativa dei motivi di incapacità ad arbitrare e prevedendosi soltanto che non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire (pertanto, il riferimento adesso va fatto alla disciplina codicistica delle limitazioni alla capacità di agire ed alle diverse forme di incapacità).
Rimane il dubbio se il solo stato di incapacità naturale possa essere causa di incapacità ad arbitrare.
Al riguardo parte della dottrina osserva che, ferma l'esclusione degli interdetti e degli inabilitati, non possono escludersi a priori anche i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, in quanto la loro limitata autonomia potrebbe non riguardare la fase intellettiva o quella volitiva.

Un particolare caso di incapacità riguarda il fallito, il quale a rigore non potrebbe essere nominato arbitro in conseguenza delle incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
Non costituisce, invece, causa di incapacità ad assumere il ruolo di arbitro l'interdizione dai pubblici uffici, quale pena accessoria per i reati di cui agli artt. 28, 29 e 31 c.p.
Possono anche assumere il ruolo di arbitri sia gli stranieri che gli apolidi, in quanto la norma in esame, per come riformulata, è priva del riferimento alla nazionalità degli arbitri.
Quanto fin qui detto, poi, è applicabile anche con riferimento agli arbitri irrituali, e ciò in forza del richiamo espresso contenuto al secondo comma n. 3 dell’art. 808 ter del c.p.c..

Sono previste sanzioni disciplinari a carico degli impiegati dello Stato che accettino incarichi arbitrali senza apposita autorizzazione, così come per i docenti universitari a tempo pieno e per i magistrati (parte della dottrina tende a ricollegare a tale violazione la nullità del lodo).

La violazione delle norme sulla capacità degli arbitri comporta la nullità del compromesso, del procedimento arbitrale e del lodo emesso.

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