Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni (1).
Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo (2)(3) per il pagamento dei canoni.
Note
(1)
Il procedimento qui descritto configura un'applicazione del tipo di procedimento di cui all'art.
186bis. Infatti, nel caso in cui il conduttore intimato contesti la somma pretesa ammettendo però un debito parziale, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa concedendo un termine non superiore a venti giorni per adempiere.
A scadenza del predetto termine, se il convenuto non ha ottemperato all'ordine del giudice, questo dovrà pronunciare la convalida di sfratto unitamente al decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti; in caso contrario, se il convenuto versa la somma ordinata dal giudice, il rito prosegue nella forma locatizia per l'accertamento dell'ulteriore domanda di risoluzione del contratto di locazione.
(2)
In questo caso trova applicazione la disciplina dell'art.
664.
(3)
Nell'ipotesi di sfratto per morosità, quando il contratto di locazione ha ad oggetto immobili ad uso abitativo, se il convenuto non contesta la morosità e chiede un termine per purgare la mora, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia, ovvero un termine perentorio entro cui pagare i canoni maturati, gli interessi legali e le spese giudiziali dell'intimazione di sfratto liquidate dal giudice. Ai sensi dell'art. 55 della L. 392/1978, questa sorta di sanatoria con la concessione del c.d. termine di grazia può avvenire non più di tre volte nel corso del quadriennio, salvo il caso particolare in cui le condizioni economiche del conduttore siano particolarmente peggiorate dalla conclusione del contratto. Se a scadenza del termine di grazia il convenuto ha adempiuto il procedimento si estingue; in caso contrario, il giudice dovrà convalidare lo sfratto.