Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8211 del 27 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza costituiscono, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., prova idonea ai fini della concessione di decreto ingiuntivo per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, a prescindere dalla circostanza (che può avere rilievo solo sul piano interno e della regolarità amministrativa) che i funzionari stessi non siano all'uopo ritualmente autorizzati, né allo stesso tempo (salva l'applicabilità nel giudizio di opposizione delle comuni regole in materia di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio) rileva l'eventuale contraddittorietà tra diversi accertamenti compiuti dai medesimi funzionari, data la loro natura non di atti amministrativi di natura provvedimentale, ma di operazioni rivolte alla ricognizione di dati, non richiedenti motivazione. (Nella specie la parte ricorrente aveva, tra l'altro, dedotto la violazione dell'art. 5 della L. 22 luglio 1961, n. 628, in materia di svolgimento dei poteri ispettivi da parte dei funzionari degli enti).

(massima n. 2)

Il presidente dell'Inps, cui spetta la rappresentanza legale dell'istituto a norma dell'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (in parte modificato dall'art. 3 della L. 9 marzo 1989, n. 88), ha il potere di agire in giudizio a nome dell'ente, conferendo ai difensori le procure alle liti, senza necessità di una delibera in tal senso del consiglio di amministrazione, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, in quanto un'autorizzazione dell'organo collegiale è prescritta in via generale soltanto per gli enti pubblici territoriali.

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