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Articolo 2706 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Conformitā tra originale e riproduzione del telegramma

Dispositivo dell'art. 2706 Codice Civile

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale [2727].

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione(1).

Note

(1) Nell'ipotesi di non conformità tra originale e riproduzione del telegramma, se vi è stata l'omissione della necessaria collazione, al mittente potrà essere imputata una condotta negligente, la cui valutazione sarà liberamente apprezzabile dal giudice nel caso concreto. Comunque è importante sottolineare che ciò non costituisce in nessun caso fonte di responsabilità nei confronti di colui che spedisce il telegramma, poiché il legislatore non impone a questi nessun obbligo a riguardo.

Ratio Legis

La norma stabilisce una presunzione relativa di conformità tra originale e riproduzione del telegramma, al fine di esimere da responsabilità il mittente che abbia osservato correttamente i regolamenti.

Spiegazione dell'art. 2706 Codice Civile

Accertamento della provenienza del telegramma. Presunzione di conformità

Una massa cospicua di scritture private è costituita dalla cor­rispondenza, ma la. legge non prende espressamente in considerazione quella parte di essa che è formata dalle cosi dette lettere missive, vale a dire consegnate in originale al destinatario e regolate dai principii comuni a tutte le scritture. E invece disciplinato il telegramma, in ragione della duplice circostanza che di esso viene consegnata al destinatario una copia eseguita meccanicamente e che lo stesso originale non è, nella massima parte dei casi, nè scritto nè sottoscritto dal mittente.

A) Sotto questo secondo aspetto, si tratta di accertare la provenienza dell’originale telegramma, depositato nell'ufficio mittente, da colui che ne appare autore. Tale provenienza si accerta : a) con la sotto­scrizione ; b) col fatto che esso sia stato consegnato o fatto consegnare dal mittente. Non occorre fermarsi sul• primo punto ; basterà notare che se il telegramma è autenticato da notaio sarà applicato l'art. 2703 ; altrimenti l'autorità giudiziaria ha diritto di richiedere che venga esibito il telegramma originale, indicando la persona a cui la consegna vada fatta.1 Nel secondo caso, cioè che il telegramma non sia sottoscritto dal mittente, chi lo esibisce deve provare che la consegna all'ufficio sia stata effettivamente eseguita o fatta eseguire dal mittente se l'ufficio non lo ha accertato nei modi prescritti dal regolamento ; se tale accertamento è avvenuto, si ha una presunzione iuris tantum, a favore dell'esibitore, è suscettibile di prova contraria. Il sistema degli articoli int. è identico, salvo varianti formali, a quello seguito dall'art. 45 dell'abrogato cod. di commercio onde si ha la figura di una scrittura privata che pub non essere sottoscritta : qui lo scrivere o far scrivere equivale a sottoscrivere. Il telegramma può essere trasmesso per radio (cfr, art. 629 cod. navig. che prevede le notificazioni radiotelegrafiche) : il suo regime probatorio è identico.

B) Sotto il primo aspetto, poi, il primo comma dell'art. 2706 sta­bilisce una presunzione di conformità del telegramma consegnato al destinatario con l'originale, presunzione che può essere vinta con la prova contraria da chi vi abbia interesse.



Colpa in caso di divergenza

Il capoverso dell'art. 2706 inserisce nella materia delle prove una norma circa la colpa net caso di divergenza fra originale del tele­gramma e riproduzione, cosi come aveva fatto il cod. comm. 1882 (ar­ticolo 46). Questa disposizione ere cosi concepita : « In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposi­zioni dei regolamenti telegrafici si presume esente da colpa» . Il nuovo codice ha soppresso la menzione del ritardo, ha fuso le due ipotesi «er­rori-alterazioni » in quella di « divergenze » ; ed ha soppresso il richiamo ai principi generali sulla colpa, non che la menzione della raccomanda­zione (che non esiste più). Esso si è attenuto, a mio avviso, allo stesso sistema già vigente, secondo il cit. BOLAPPIO, sotto l'impero dell'arti- colo 46 cod. di comm., e cioè che, essendo esclusa dai regolamenti la re­sponsabilità dello Stato, ed essendo naturalmente esclusa pure quella del destinatario, il mittente debba provare che la divergenza non sia stata da lui causata (ad es., con lo scrivere il telegramma con caratteri poco chiari). La irresponsabilità si presume qualora il telegramma sia stato collazionato, cioè ripetuto integralmente fra i vari uffici che concorrono alla trasmissione (ciò che non elimina l'errore se questo è stato com­messo dal primo ufficio). Se la colpa del mittente sia esclusa, la diver­genza sarà un caso fortuito, regolato dal principio casum sentit dominus (art. 1218 cod. civ.). Naturalmente, come si è detto, non si può parlare di colpa del destinatario in una trasmissione cui è estraneo ; ma se la divergenza fosse appariscente, sicché avrebbe potuto facilmente essere corretta, la sua responsabilità nascerebbe non dalla alterazione ma dal difetto della normale diligenza (art. 1176 del c.c.). È opportuno ricordare che per l’art. 151 del c.p.c. del 1940 il giudice può prescrivere che una notificazione avvenga mediante telegramma collazionato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1107 L'efficacia probatoria del telegramma è regolata dagli art. 2705 del c.c. e art. 2706 del c.c. con norme sostanzialmente conformi a quelle degli articoli 45 e 46 del codice del commercio del 1882, ma con maggior cura della precisione tecnica e della completezza. Ho creduto tuttavia opportuno aggiungere (art. 2705 ultimo comma) che il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale contenga o meno l'autenticazione della sottoscrizione, nonché stabilire (art.2706, primo comma), codificando un'opinione largamente seguita sotto l'impero del detto codice, che la conformità tra il testo originale e il testo consegnato al destinatario si presume fino a prova contraria.

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