Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4460 del 21 agosto 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive — come la richiesta di un provvedimento istruttorio — che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.

(massima n. 2)

Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 c.c., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 c.p.c., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute.

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