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Articolo 209 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

Dispositivo dell'art. 209 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.

4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 209 Codice delle comunicazioni elettroniche

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Giovanni M. chiede
mercoledì 25/09/2019 - Puglia
“Buongiorno volevo delle deluciazioni in merito all'art.209 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Sono un CTU è il tribunale mi ha chiesto di rispondere sull'attinenza di questo articolo in merito all'installazione di un'antenna CB su un lastrico solare e dell'eventuale indennità che spetterebbe al condominio.
Inoltre mi premeva sapere se ci fossero sentenze su questo argomento.
Allegherò tutte i miei dubbi, per cui sto richiedendo la vostra consulenza.
grazie in anticipo”
Consulenza legale i 03/10/2019
La critica più forte che viene rivolta a chi ha svolto il lavoro di CTU attiene ad una “usurpazione” da parte dello stesso di quelle funzioni interpretative che sono proprie dell’organo giudicante, lamentandosi che il CTU si sarebbe dovuto semplicemente limitare ad accertare se l’apparecchiatura oggetto di giudizio fosse o non fosse un apparecchio CB e così stabilire il relativo indennizzo.
In realtà si ritiene che sia errata l’interpretazione che il legale ha voluto dare al quesito posto dal Giudice, tenuto conto che ciò che il giudice vuole sapere è proprio ciò a cui il CTU ha risposto, ossia:
  1. esaminare ed illustrare al giudicante le caratteristiche tecniche dell’apparato ricetrasmittente de quo (si dice “chiarisca se, per le caratteristiche tecniche dell’apparato ricetrasmittente de quo…”);
  2. stabilire se, sotto il profilo tecnico, quell’apparato ricetrasmittente, rientri nell’ipotesi disciplinata dall’ultimo comma dell’art. 209 del Codice delle telecomunicazioni (si dice “…la fattispecie rientri – sotto il profilo tecnico – nell’ipotesi di cui all’art. 209, ultimo comma, Codice delle Telecomunicazioni);
  3. qualora dovesse pervenirsi alla conclusione che trattasi di apparecchio rientrante tra quelli previsti dall’art. 209 codice delle telecomunicazioni, stabilire la misura dell’indennizzo da tale norma previsto.
Si ritiene che in maniera corretta e puntuale il CTU abbia pedissequamente seguito e distinto nella sua consulenza questi tre diversi passaggi, avendo per prima cosa voluto illustrare al giudice la differenza che corre tra servizio di radiodiffusione e servizi di comunicazione elettronica (avvalendosi, nell’operare tale distinzione, della definizione fornita dallo stesso Ministero dello sviluppo economico), per poi qualificare, da un punto di vista indubbiamente tecnico, l’antenna CB come antenna ricevente del servizio radiodiffusioni (da intendersi come trasmissione per uso pubblico e non privato, e spiegando anche le ragioni del suo uso pubblico) e giungere così alla conclusione che non può trovare applicazione il quinto comma dell’art. 209 Codice delle telecomunicazioni perché relativo ad antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.
Nessuna censura, dunque, si ritiene possa muoversi a ciò che il consulente ha voluto esprimere ed illustrare al giudice sotto un profilo tecnico.

A questo punto, però, occorre procedere all’analisi della correttezza o meno delle conclusioni a cui lo stesso CTU è giunto sotto un profilo giuridico.
Da questo punto di vista, in effetti, le controdeduzioni del legale di controparte non possono ritenersi censurabili, e se ne chiariranno di seguito le motivazioni.
Corretta, intanto, è l’osservazione secondo cui, partendo dall’analisi della stessa struttura del testo normativo in esame (D.lgs. 259/2003), si ricava che il legislatore ha voluto operare una chiara distinzione tra “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico” e “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”, disciplinando quelli ad uso pubblico sotto il Titolo II e quelli ad uso privato sotto il Titolo III.

Tra questi ultimi vengono poi inserite le comunicazioni in banda cittadina – CB, per la cui espressa definizione e classificazione l’art. 145 del codice comunic. elett. rimanda al secondo comma dell’art. 105 del codice comunic. elett., sempre inserito tra le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.
Come si può vedere, dunque, la seguente conclusione è indubitabile: a prescindere dalla definizione che il Ministero dello sviluppo economico ne abbia voluto dare, le comunicazioni c.d. CB (in banda cittadina) vengono dalla normativa in esame inserite nel più ampio genus delle “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”.

Passando adesso ad analizzare la norma della cui applicazione si discute, ossia l’art. 209 D.lgs. 259/2003, si può intanto osservare che essa si trova inserita tra le disposizioni varie, mentre nella rubrica della stessa norma si fa riferimento sia alle antenne riceventi del servizio di radiodiffusione che alle antenne per la fruizione dei servizi di comunicazione elettronica (anche qui, dunque, servizio di radiodiffusione e servizio di comunicazione elettronica vengono accomunati).
Il primo comma della norma riconosce un diritto potestativo in capo a colui il quale intende installare antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radiomatoriali, disponendo che gli altri proprietari di immobili o porzioni di immobili non possono opporsi a tale installazione (questi ultimi, di contro, si trovano in una situazione di vera e propria soggezione).
Il successivo comma 5, a sua volta, riferendosi alle antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, richiede per la loro installazione il consenso del proprietario o del condominio e la corresponsione di un’equa indennità, nella misura stabilita per accordo tra le parti o, in difetto, dall’autorità giudiziaria.

In effetti, una interpretazione meramente letterale della norma potrebbe far pensare che dal pagamento di tale indennità debbano ritenersi escluse le antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radiomatoriali.
Tuttavia, a conclusioni opposte deve giungersi allorchè si consideri che il D.lgs. 259/2003 si occupa delle comunicazioni in banda cittadina-CB agli artt. 105 e 145, sotto il medesimo titolo III, rubricato “Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”, il che induce a dover ritenere che, in effetti, l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui di tali reti e servizi se ne intenda fare un uso privato (come in questo caso) e non pubblico (solo quest’ultimo tipo di uso varrebbe ad escludere il diritto a pretendere il pagamento di una indennità).
Questa, sotto il profilo prettamente giuridico, si ritiene che sia l’interpretazione più corretta da dare alla norma, senza voler con ciò smentire quanto è stato asserito nella consulenza tecnica in ordine alla corretta e necessaria distinzione tecnica tra servizio di radiodiffusione e servizio di comunicazione elettronica, distinzione che legittimamente può far sorgere il dubbio se la norma sull’indennità debba intendersi riferita ad entrambe le tipologie di servizi o meno.

Purtroppo non si rinvengono sentenze che trattino in maniera specifica il tema oggetto di discussione; tuttavia, si ritiene possa essere utile segnalare una sentenza del Tribunale di Siderno del 17/01/2009 in cui, per certi versi, viene data conferma dell’interpretazione che qui si è scelto di seguire.
Afferma il Tribunale in tale sentenza che “Qualora il proprietario di un fondo servente non presti il dovuto consenso ai fini della costituzione di un diritto di servitù per l’attraverso di alcuni cavi telefonici aerei con l’utilizzo di appoggi sul proprio fondo si applica il disposto dell’art. 92 del D.lgs. 259 del 2003. In particolare, ai sensi del predetto articolo, la posa dei cavi telefonici deve essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell’immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo telefonico con appoggio, salva in ogni caso l’attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un’indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura che si risolve in una diminuzione del valore del bene”.

Ebbene, tralasciando la particolarità del caso preso in esame (riguardante la posa di cavi e l’utilizzo di appoggi), il principio desumibile da tale massima è quello secondo cui, tutte le volte in cui un servizio di comunicazione abbia finalità privatistiche (a prescindere dalla tipologia di bande usate), si viene di fatto a gravare il proprietario o condominio di una vera e propria servitù (in tal senso, peraltro, è molto chiaro il primo comma dell’art. 209 con riferimento specifico alla installazione di antenne per il servizio di radiodiffusione), con la conseguenza che il titolare del fondo che potremmo definire “servente” avrà diritto ad essere in qualche modo ricompensato, diritto che trova espresso riconoscimento non solo nella legislazione speciale (l’art. 209 del codice delle comunicazioni elettroniche), ma anche nei principi generali dettati dal codice civile in materia di servitù, ove viene pure riconosciuto al proprietario del fondo servente il diritto a pretendere una indennità proporzionata al danno causato dal passaggio (cfr. art. 1053 del c.c.).