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Articolo 145 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Banda cittadina - CB

Dispositivo dell'art. 145 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. [I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:

  1. a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
  2. b) indicazione della sede dell'impianto;
  3. c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
  4. d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.](1)

4. [Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.](1)

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

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