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Articolo 91 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso

Dispositivo dell'art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

  1. a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
  2. b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. 'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

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Consulenze legali
relative all'articolo 91 Codice delle comunicazioni elettroniche

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco B. chiede
venerdģ 04/10/2019 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
la mia casa è all'interno di una piccola lottizzazione la cui viabilità interna (classico cul-de-sac) è di tipo privato (lunghezza circa 50 m complessivi partendo dalla strada pubblica). La ditta Open Fiber ha vinto l'appalto per la posa della fibra ottica nel mio Comune (Udine) e la sta posando su tutta la viabilità pubblica; a seguito di ribasso d'asta, l'economia è stata messa a disposizione per la posa di fibra anche lungo eventuali strade private. La ditta ha lasciato un avviso a tutti i residenti nella mia via qualche mese fa, preannunciando l'intervento (gratuito, ovviamente) e fornendo un recapito per la richiesta di eventuali chiarimenti. Personalmente ho dato il mio assenso alla ditta contattando il responsabile. Qualche giorno fa la ditta ha fatto un sopralluogo e segnato a terra con lo spay il tracciato: subito alcuni proprietari, solo ora però, hanno manifestato dissenso e diffidato la ditta dall'eseguire l'intervento in quanto non interessati a tale infrastruttura e preoccupati per i danni alla viabilità. Io e almeno un altro dei proprietari siamo assolutamente d'accordo che venga eseguito l'intervento, ma gli altri hanno, come detto, manifestato contrarietà assoluta. Ho fatto presente ai miei vicini l'opportunità che stavamo perdendo, sia in termini di adeguamento infrastrutturale sia di valore aggiunto (seppur modesto) dei nostri immobili. Io sono un architetto e la mia abitazione è anche studio; mio figlio studia architettura: siamo ovviamente interessati anche professionalmente alla fibra ottica per gli evidenti vantaggi rispetto alla gestione e scambio dati, utilizzando spesso internet per trasferire file di notevoli dimensioni (per motivi sia di lavoro sia di studio): pertanto la impossibilità di avere la fibra davanti casa sarebbe in pratica un danno. Ho stimato, peraltro, che rispetto alla gratuità attuale, se un domani volessi fare in proprio i lavori di allaccio e chiedessi a qualche operatore di collegarmi alla fibra, l'infrastruttura costerebbe (scavi, posa, allaccio, ecc.) circa 7-8000 euro. Preciso che l'intervento di Oper Fiber consiste nello scavo (largh. 12 cm) per la posa dei cavi e uno scavo adeguato per la posa del pozzetto, con ovvio ripristino dei luoghi al termine dell'intervento (durata un paio di giorni al massimo). Ora arrivo alle domande a cui chiedo cortese risposta per riferire correttamente le cose ai miei vicini: 1) possono tali vicini impedirmi di chiedere a Open Fiber di fare i lavori?; 2) può, eventualmente, la ditta rifiutarsi mancando il consenso degli altri vicini?; 3) possono i vicini esercitare il diritto di impedirmi di collegarmi ora o in futuro? 4) posso evidenziare ai vicini il danno a me procurato da tale diniego (intervento ora gratuito e un giorno a pagamento)? 5) Il codice delle comunicazioni elettroniche non permette di superare eventuali dinieghi all'esecuzione dei lavori? Ringrazio e saluto”
Consulenza legale i 11/10/2019
Al fine di dirimere il presente quesito, è necessario prendere le mosse dalla definizione di strada vicinale privata.

La strada vicinale privata, cd. via agraria, risponde solitamente alle esigenze della coltivazione e dell'industria agricola. La sua esistenza giuridica può anche non avere particolari secondi fini, come nella fattispecie in esame, in cui a seguito di un atto di lottizzazione la strada comune serve unicamente per il passaggio e per poter raggiungere quindi i singoli fondi.


La sua costituzione avviene "mediante conferimento di suolo” (cd. collatio agrorum privatorum) o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una comunione (communio incidens), per la quale il godimento della strada non è iure servitutis ma iure proprietatis e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà pro indiviso.

L'obbligo di gestione e manutenzione della strada vicinale privata, pertanto, incombe unicamente sui comproprietari che, se ritengono, possono costituire un consorzio facoltativo per la suddivisione delle spese cui, su base volontaria, può partecipare anche il Comune con un un contributo fino ad un mezzo.


Fatte le dovute premesse, è chiaro come sulla strada vicinale privata in questione si sia creata una comunione, la quale segue il relativo regime gestionale.

A tal proposito, l'articolo 1108 c.c., dopo che l'art. 1106 sancisce il principio secondo cui tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune, stabilisce che “con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni diretta al miglioramento della cosa o a rendere più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa”. La medesima disciplina è prevista al comma per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Orbene, sia che la posa dei cavi possa considerarsi atto di straordinaria amministrazione, sia che possa considerarsi una innovazione, è necessaria una la deliberazione positiva dei due terzi dei comunisti.

In pratica, dopo aver svolto un'apposita assemblea ed ottenuta la maggioranza di cui sopra, nessuno potrà opporsi alla messa in posa dei cavi.

Ad ogni modo, come correttamente posto in luce con il quesito, l'empasse dei comunisti può comunque essere superata, e questo grazie al Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale all'art. 91 dispone che:
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2 (comunicazione elettronica ad uso pubblico), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
  1. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.


Come si desume chiaramente dalla lettera delle legge, il legislatore italiano ha approntato una specifica disciplina per la fibra ottica, prevedendo l'obbligo per il proprietario di consentire l'installazione della fibra ottica, purché ciò non danneggi la sua proprietà. In nessun caso i vicini di casa potranno opporsi alla messa in posa dell'opera, né la ditta potrà rifiutarsi di eseguirla. Per contro, quest'ultima ha addirittura il diritto di agire (rapidamente) in giudizio per far cessare eventuali turbative dei vicini dissenzienti.