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Articolo 147 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Stato di bisogno del danneggiato

Dispositivo dell'art. 147 Codice delle assicurazioni private

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Massime relative all'art. 147 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 6072/2012

In tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto "ex tunc", un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, in ipotesi di ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per un determinato importo, cui sia subentrata dapprima una sentenza di condanna di primo grado per un importo maggiore e poi una sentenza di condanna in appello per un importo pari alla metà di quello riconosciuto nel grado precedente, stante la natura anticipatoria del primo provvedimento in funzione della successiva pronuncia a cognizione piena, nonché la normale retrodatazione degli effetti dell'accoglimento della domanda, l'ultima sentenza si sostituisce con efficacia "ex tunc" all'ordinanza iniziale, identici essendo i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.

Cass. pen. n. 11788/1993

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché al giudice del merito è consentito unicamente di provvedere al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, è illegittima l'assegnazione in favore della stessa di una provvisionale ai sensi dell'art. 24, L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 8375/1993

Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ordina alla società di assicurazione, convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, il deposito su libretto bancario intestato ai danneggiati del massimale di polizza, trattandosi di provvedimento non definitivo, in quanto oggetto di riesame nello stesso grado di giudizio, e revocabile da parte dello stesso giudice istruttore.

Cass. civ. n. 4368/1992

L'estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale ed il conseguente trasferimento in tale sede dell'azione civile, ai sensi dell'art. 24 c.p.c. (previgente), non è rilevabile di ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Pertanto, nel caso in cui il processo penale si concluda con sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia, non è necessaria, per conservare l'efficacia del provvedimento di assegnazione di una provvisionale pronunciato in quel procedimento, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la proposizione in un nuovo giudizio dell'azione civile entro il termine di sei mesi indicato dall'art. 12 della L. 3 agosto 1978 n. 405 allorquando il precedente giudizio civile, non essendone stata eccepita l'estinzione, debba ancora considerarsi pendente.

Cass. civ. n. 13968/1991

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore assegna al danneggiato una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, trattandosi di provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito, tal che non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. pen. n. 1928/1989

In tema di interessi civili, la disposizione di cui all'art. 24, L. 24 dicembre 1969, n. 990, in forza della quale, nel corso del giudizio di primo grado, relativo a reato di danno alle persone connesso alla circolazione di autoveicoli per i quali sia obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile, può essere concessa provvisionale in favore della parte civile costituita, non trova ; ciò, sia nel caso venga affermata la penale responsabilità dell'imputato (nel qual caso, il giudice può provvedere in conformità al disposto di cui all'art. 489, secondo comma, codice di procedura penale), sia che il prevenuto venga assolto, ovvero sia dichiarata l'estinzione del reato per sopravvenuta amnistia. In quest'ultimo caso (declaratoria di amnistia), la parte civile non è ammessa a ricorrere per cassazione, potendo far valere ogni pretesa, compresa la richiesta di provvisionale ex art. 24, L. 990/1969, nel giudizio civile.

Cass. pen. n. 6740/1983

In tema di incidenti della viabilità, sia il potere del giudice istruttore, previsto dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 di assegnare una somma al danneggiato in concorso di determinate circostanze (stato di bisogno ed accertati gravi elementi di responsabilità a carico del danneggiato) sia la provvisoria esecutività di determinate sentenze di condanna, (art. 5 bis L. 26 febbraio 1977 n. 39), attengono a situazioni giuridiche del tutto particolari e diverse rispetto alla possibilità per il giudice penale, (che non sia in grado di decidere sulla liquidazione dei danni), di accordare alla parte civile una provvisionale e di dichiararne la provvisoria esecutività. Non può pertanto sostenersi che tali disposizioni siano incompatibili con l'applicabilità degli artt. 389 e 489 bis c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale ovvero, ne costituiscano implicita abrogazione.

Cass. pen. n. 8614/1982

Salvo ragioni contrarie che però devono essere, sia pure succintamente indicate, una rilevante riduzione in appello della misura dell'apporto causale del comportamento colposo dell'imputato, ritenuto in primo grado responsabile esclusivo del reato, comporta una riduzione della provvisionale, anche in considerazione del criterio di cui all'art. 24 L. 1969, n. 990, secondo il quale la provvisionale va assegnata nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento finale. In ogni caso, in presenza di una richiesta al riguardo formulata, sia pure implicitamente, dall'imputato nei motivi d'appello, non può essere omessa ogni motivazione sul punto.

Cass. pen. n. 5776/1982

L'assegnazione della somma concedibile nel corso del giudizio di primo grado al danneggiato da sinistro stradale ex art. 24, legge 24 dicembre 1969, n. 990, può concorrere con la provvisionale di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 489 c.p.c., non incorrendo tra le due norme, fondate su ragioni diverse (lo stato di bisogno dell'avente diritto nell'assegnazione e la condanna nella provvisionale), un rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 5527/1982

Il provvedimento con il quale viene assegnata una provvisionale ex art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, emesso contestualmente a sentenza di non doversi procedere per amnistia è ricorribile per cassazione quale provvedimento abnorme.

Cass. pen. n. 554/1982

La concessione della provvisionale alla parte civile nella fase predibattimentale si presenta come una pronuncia adottata al di fuori dell'intero sistema organico della legge processuale, onde, per rimuoverne gli effetti, non sussiste altra possibilità che quella del ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 4038/1981

L'avvenuta assegnazione provvisoria al danneggiato di una somma di danaro, così come prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce al giudice, che abbia raggiunto, in base agli elementi raccolti nel dibattimento, un giudizio presuntivo sull'entità del danno, di aumentare la somma precedentemente assegnata e di liquidarla a titolo di provvisionale.

Cass. pen. n. 12592/1980

Il giudice di merito non è tenuto a concedere d'ufficio la provvisionale di cui alla legge n. 990 del 1969, né, in caso di mancata richiesta, è tenuto a motivare la mancata concessione della stessa.

Cass. pen. n. 1781/1980

La provvisionale prevista dall'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990, può essere concessa dal giudice di appello anche in mancanza di espresso motivo di impugnazione o quando la relativa istanza sia proposta per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado.

Cass. pen. n. 9961/1979

L'assicuratore del responsabile di un incidente verificatosi nel corso della circolazione di veicoli è tenuto ex art. 28 L. 24 dicembre 1969, n. 990, ad accantonare una somma idonea a coprire il credito di enti gestori di assicurazione sociale a favore del danneggiato. Ne deriva che soltanto la parte residua, rispetto alla somma per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, è disponibile per la speciale provvisionale prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969 n. 990.

Cass. pen. n. 6602/1979

L'istanza di concessione della provvisionale, prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, può essere proposta o ripetuta solo nel corso del giudizio di primo grado.

Cass. pen. n. 705/1979

La sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, lascia, ancora provvisoriamente, in vigore, fino alla determinazione definitiva da parte del giudice civile, l'assegnazione della somma disposta nella fase istruttoria con l'ordinanza, a norma dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990. Di conseguenza, l'imputato non ha interesse a lamentarsi che la sentenza di condanna non abbia ridotto la somma assegnata provvisoriamente nella fase istruttoria, potendo e dovendo far valere le sue ragioni davanti al giudice civile che liquida definitivamente il danno.

Cass. pen. n. 3767/1978

L'ammontare della provvisionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990 è rimessa alla piena discrezionalità del giudice di merito la cui decisione sul punto non è, quindi, censurabile con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 3176/1977

L'assegnazione della somma che, ai sensi dell'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, può essere concessa nel corso del giudizio di primo grado all'avente diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale è limitata ad una sola volta e non può, quindi, essere reiterata nello stesso giudizio, tale assegnazione può tuttavia concorrere con la provvisionale prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 489 cod. proc. pen.

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