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Articolo 66 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Fondi propri

Dispositivo dell'art. 66 bis Codice delle assicurazioni private

1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.

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