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Articolo 66 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Retrocessione dei rischi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 66 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 81, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. 2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

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