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Articolo 44 septies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli

Dispositivo dell'art. 44 septies Codice delle assicurazioni private

1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:

  1. a) disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;
  2. b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:

  1. a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
  2. b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
  3. c) l'assenza di gravami.

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