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Articolo 59 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Requisiti e procedura

Dispositivo dell'art. 59 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
  2. b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
  3. c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66 sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000;
  4. c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45 bis;
  5. c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47 bis;
  6. d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14 bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti;
  7. e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
  8. e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 30 sexies e 30 septies;
  9. f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
  10. g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito(1).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.

4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

  1. 1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;
  2. 2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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