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Articolo 59 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Estensione ad altri rami

Dispositivo dell'art. 59 bis Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 59, comma 2.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo.

2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).

3. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 59, comma 5-bis.

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