(massima n. 1)
            In  tema  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni del codice  della  strada,  nel  caso  in  cui  venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta  all’amministrazione  dalla  quale  dipendono  gli agenti  che  hanno  accertato  la  violazione,  quindi, qualora  il  verbale sia  stato  elevato  dalla  Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune.  Nel  caso  in  cui  il  ricorso sia  stato  notificato anziché  al  Comune  all’organo  di  una  diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può  ritenere  che  l’atto  sia  soltanto  irregolare,  non potendo  farsi  applicazione  neppure  estensiva  della previsione  contenuta nell’art.  4  della  legge  n.  260  del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in  giudizio  dello  Stato;  tuttavia,  poiché  nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione  di  udienza  al  soggetto  passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non  sulla  parte,  se  anche  il  ricorrente  nel proporre  l’opposizione abbia indicato erroneamente  il  soggetto  cui  notificare  l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare  correttamente  quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non  si  traduce nell’inammissibilità  del  ricorso  ma  in  un  vizio della sentenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità  dell’opposizione,  ha  cassato  il provvedimento  con  rinvio  ad  altro  giudice  affinché questi provveda  nuovamente  all’espletamento  degli incombenti di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Comune  del  luogo  cui  appartenevano  gli  agenti verbalizzanti).