Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21624 del 6 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anziché al Comune all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l’atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha cassato il provvedimento con rinvio ad altro giudice affinché questi provveda nuovamente all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Comune del luogo cui appartenevano gli agenti verbalizzanti).

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