(massima n. 1)
            La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini  processuali,  non  potendo  così  trovare applicazione  al  termine  di  sessanta  giorni,  dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,  per  proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina  sulla  sospensione  feriale  all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un vulnus agli  artt.  24  e  3  Cost.  (donde,  la  manifesta infondatezza  della relativa  questione  di  legittimità costituzionale)  posto,  rispettivamente,  che:  1)  il procedimento  dinanzi  al  prefetto  è  privo  del  carattere giurisdizionale  e,  quindi,  non  richiede  l’esplicazione della  difesa  tecnica;  2)  la  diversità  di  situazioni,  tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in  via  alternativa,  dinanzi  al  giudice  di  pace,  ex  art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l’instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente  trattamento  in relazione  alla  sospensione feriale dei termini.