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Articolo 197 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Concorso di persone nella violazione

Dispositivo dell'art. 197 Codice della strada

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 197 Codice della strada

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Cliente chiede
sabato 13/09/2025
“sono comproprietario per soli 84/1000 di una parte (50%) di un appartamento facente parte di uno stabile costituito da 5 appartamenti. Ho ricevuto un verbale dei Vigili Urbani come sanzione per la mancata manutenzione di un parapetto condominiale prospettante su pubblica via. Tale sanzione è stata applicata in forma massiama a tutti i proprietari dello stabile. Pertanto io e i miei due figli comproprietari del 50% dello stesso appartamento dovremmo pagare 3 sanzioni massime. Ne ll'edificio non esiste amministartore.”
Consulenza legale i 29/09/2025
Alla luce di quanto illustrato nel quesito e nei documenti a corredo, il comportamento dei vigili urbani, che hanno applicato la misura minima della sanzione prevista dall’art. 30 del Codice della strada (che prevede il pagamento da Euro 430 a Euro 1.731 per i soggetti che non rispettano l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione i fabbricati e i muri che prospettano sulla strada pubblica) sembra corretto.

Infatti, la possibilità di agire in questo modo da parte dell’organo che ha accertato la violazione discende dall’applicazione delle regole in tema di concorso di persone stabilite dall’art. 197 del Codice della strada e, più in generale per le sanzioni amministrative, dall’art. 5 della L. n. 689/1981.
Le norme citate prevedono che, quando più persone concorrono in una violazione per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Secondo la giurisprudenza, da tale principio discende che la pena pecuniaria è applicabile autonomamente a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, nel quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato (Cass. civ., n. 2406/2016; n. 13134/2015).

Nel caso di specie, in sostanza, non rilevano i rapporti di natura condominiale tra privati, che rapportano il contributo di ciascun condomino alle spese in relazione ai millesimi di proprietà, bensì le regole generali sopra illustrate.
Pare, dunque, difficoltoso contestare i provvedimenti ricevuti sotto l’aspetto dell'applicazione della sanzione a tutti i comproprietari, che sembra rispondere a quanto stabilito nelle norme di riferimento in materia.


Gennaro T. chiede
lunedė 03/04/2017 - Campania
“Sono comproprietario con 4 fratelli di un appezzamento di terreno confinante con Strada Provinciale, che però i fratelli hanno ceduto a me (Imprenditore agricolo ) in affitto da circa 15 anni con regolare contratto registrato. Chiedo se è applicabile l’art. 5 della legge 689/81, che contempla il concorso di persone in una violazione amministrativa, per la mancata manutenzione dei confini, con l obbligo del pagamento per ciascuno di noi ( in totale quattro verbali distinti ) e non un unico verbale con il vincolo della solidarietà .”
Consulenza legale i 10/04/2017
La legge sulla depenalizzazione – n. 689 del 24/11/1981 – stabilisce, all’art. 12, che le disposizioni di cui al Capo I (tra cui rientra l’articolo 5 citato nel quesito) “si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale (…)”.

Pertanto, si applicherà la disciplina in questione anche nel caso della mancata manutenzione dei confini delle strade, prevista dal Codice della Strada e sanzionata da quest’ultimo con sanzioni ammnistrative che prevedono il pagamento di una somma di denaro da un minimo ad un massimo.

Ciò detto, per rispondere al quesito nello specifico, vanno considerate, in realtà, due diverse norme: l’art. 5 della legge n. 689/1981 citato ed il successivo articolo 6 il quale, intitolato proprio “solidarietà”, statuisce: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
(…) Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Ebbene, la giurisprudenza distingue bene le due ipotesi normative, chiarendo che il principio generale della legge del 1981 è quello per cui la responsabilità dei coautori di una trasgressione è quella “concorsuale” e non solidale, per cui ognuno di essi sarà considerato responsabile diretto dell’illecito e sarà tenuto a pagare per l’intero la sanzione amministrativa dovuta.
Fa eccezione, invece, alla regola di cui sopra il caso di cui all’art 6, il quale – unitamente al soggetto trasgressore - individua alcuni responsabili solidali, tra i quali appunto l’usufruttuario o comunque il titolare di un diritto di godimento sul bene immobile.

Si richiama, di seguito, qualche pronuncia recente sul tema: “In materia di sanzioni amministrative vige, ex art. 6 l. n. 689/1981, il principio di solidarietà per effetto del quale il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Ne consegue che qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia riferibile anche ad un terzo” (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 25/07/2013, n. 2146; conforme T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, 07/02/2013, n. 357); ancora “Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia riferibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione riferita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima). (Cassazione civile, sez. II, 21/07/2006, n. 16798); da ultimo: “Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Ne discende che nell'ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione richiamato dall'art. 28 legge citata” (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2000, n. 2088).

Per tornare, dunque, al caso in esame, tutti i comproprietari del terreno saranno responsabili per l’intero, ai sensi dell’art. 5 della citata legge 689/1981, per la sanzione ammnistrativa in oggetto; non rileva, invece, l’ipotesi di cui all’art. 6 della medesima legge poiché in questo caso il trasgressore coincide con l’affittuario (il titolare di un diritto di godimento sul bene immobile), per cui rimane responsabile – in ultima battuta – dell’illecito solo il proprietario (o meglio, i proprietari) e non esiste alcun obbligato in solido.
Ciascuno dei quattro i fratelli sarà quindi destinatario di un autonomo verbale di contestazione e comminazione della sanzione.