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Articolo 197 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Concorso di persone nella violazione

Dispositivo dell'art. 197 Codice della strada

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 197 Codice della strada

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Gennaro T. chiede
lunedė 03/04/2017 - Campania
“Sono comproprietario con 4 fratelli di un appezzamento di terreno confinante con Strada Provinciale, che però i fratelli hanno ceduto a me (Imprenditore agricolo ) in affitto da circa 15 anni con regolare contratto registrato. Chiedo se è applicabile l’art. 5 della legge 689/81, che contempla il concorso di persone in una violazione amministrativa, per la mancata manutenzione dei confini, con l obbligo del pagamento per ciascuno di noi ( in totale quattro verbali distinti ) e non un unico verbale con il vincolo della solidarietà .”
Consulenza legale i 10/04/2017
La legge sulla depenalizzazione – n. 689 del 24/11/1981 – stabilisce, all’art. 12, che le disposizioni di cui al Capo I (tra cui rientra l’articolo 5 citato nel quesito) “si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale (…)”.

Pertanto, si applicherà la disciplina in questione anche nel caso della mancata manutenzione dei confini delle strade, prevista dal Codice della Strada e sanzionata da quest’ultimo con sanzioni ammnistrative che prevedono il pagamento di una somma di denaro da un minimo ad un massimo.

Ciò detto, per rispondere al quesito nello specifico, vanno considerate, in realtà, due diverse norme: l’art. 5 della legge n. 689/1981 citato ed il successivo articolo 6 il quale, intitolato proprio “solidarietà”, statuisce: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
(…) Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Ebbene, la giurisprudenza distingue bene le due ipotesi normative, chiarendo che il principio generale della legge del 1981 è quello per cui la responsabilità dei coautori di una trasgressione è quella “concorsuale” e non solidale, per cui ognuno di essi sarà considerato responsabile diretto dell’illecito e sarà tenuto a pagare per l’intero la sanzione amministrativa dovuta.
Fa eccezione, invece, alla regola di cui sopra il caso di cui all’art 6, il quale – unitamente al soggetto trasgressore - individua alcuni responsabili solidali, tra i quali appunto l’usufruttuario o comunque il titolare di un diritto di godimento sul bene immobile.

Si richiama, di seguito, qualche pronuncia recente sul tema: “In materia di sanzioni amministrative vige, ex art. 6 l. n. 689/1981, il principio di solidarietà per effetto del quale il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Ne consegue che qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia riferibile anche ad un terzo” (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 25/07/2013, n. 2146; conforme T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, 07/02/2013, n. 357); ancora “Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia riferibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione riferita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima). (Cassazione civile, sez. II, 21/07/2006, n. 16798); da ultimo: “Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Ne discende che nell'ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione richiamato dall'art. 28 legge citata” (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2000, n. 2088).

Per tornare, dunque, al caso in esame, tutti i comproprietari del terreno saranno responsabili per l’intero, ai sensi dell’art. 5 della citata legge 689/1981, per la sanzione ammnistrativa in oggetto; non rileva, invece, l’ipotesi di cui all’art. 6 della medesima legge poiché in questo caso il trasgressore coincide con l’affittuario (il titolare di un diritto di godimento sul bene immobile), per cui rimane responsabile – in ultima battuta – dell’illecito solo il proprietario (o meglio, i proprietari) e non esiste alcun obbligato in solido.
Ciascuno dei quattro i fratelli sarà quindi destinatario di un autonomo verbale di contestazione e comminazione della sanzione.